DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 665
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione ed il relativo atto aggiuntivo stipulati in Firenze rispettivamente il 29 ottobre ed il 18 dicembre 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Puericultura" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT FERRARI AGGRADI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 ottobre 1969
Atti di Governo, registro n. 229, foglio n. 72. - GRECO
Convenzione professore di puericultura per medicina e chirurgia-art. 1
REPERTORIO N. 647 Convenzione tra l'Universita' degli studi di Firenze e la Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, per la istituzione di un posto di professore di ruolo di puericultura presso la facolta' di medicina e chirurgia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 29, del mese di ottobre, alle ore 11,30, in una sala del rettorato della Universita' degli studi (piazza S. Marco 4), dinanzi a me dott. Antonino Spitali, nato a Grotte di Agrigento il 10 agosto 1903, direttore amministrativo e funzionario delegato ai rogiti, con decreto rettoriale n. 6403 del 5 luglio 1967, alla presenza dei sottonotati testimoni noti ed idonei: Assini dott. Nicola nato a San Marco dei Cavoti (Benevento) il 28 febbraio 1931, Di Masa dott. Giuseppe, nato a Sezze (Latina) il 28 settembre 1935, entrambi funzionari dell'Universita' degli studi di Firenze e cittadini italiani, sono comparsi e si sono costituiti; da una parte: L'Universita' degli studi di Firenze, nella persona del professore Carlo Alberto Funaioli, nato a Firenze il 7 novembre 1914, il quale interviene al presente atto nella qualita' di pro-rettore dell'Universita' degli studi di Firenze, presso la quale e' domiciliato, a tanto autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'ateneo in data 8 febbraio 1968 il cui verbale, per estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; e dall'altra: L'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, nella persona del dott. Armando Morini, cavaliere di grazia magistrale, e vice-commissario magistrale della medesima associazione, nato a Roma il 17 settembre 1895 e residente per la carica a Roma in piazza del Grillo, 1, il quale interviene nella qualita' di legale rappresentante dell'Ordine medesimo come risulta dall'apposito decreto magistrale n. 39/1681 del 21 ottobre 1963, col quale gli viene affidata la gestione commissariale dell'associazione predetta, in caso di impedimento o assenza di don Ugo dei marchesi Theodoli. Il relativo decreto si allega sub lettera "B". Il Gran Maestro ha dato il proprio assenso alla stipula della presente convenzione, come risulta dall'allegato sub lettera "C". I comparenti della cui identita' personale, io ufficiale rogante, sono personalmente certo. Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze nell'ordinamento didattico della facolta' di medicina e chirurgia comprende l'insegnamento di puericultura; che l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta ha proposto con lettera in data 14 ottobre 1968, che sia istituita una cattedra convenzionata di puericultura, assumendosene l'onere finanziario; che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e il senato accademico dell'Universita' degli studi di Firenze, rispettivamente nelle sedute del 18 ottobre 1968 e 26 ottobre 1968, che si allegano sub lettera "D" ed "E", hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, lo schema della proposta convenzione; che il consiglio di amministrazione dell'universita' stessa nella seduta del 21 ottobre 1968, il cui verbale, in estratto autentico, si allega sub lettera "F" ha deliberato di accettare la proposta convenzione; che le parti hanno riconosciuto essere necessaria l'istituzione di detta cattedra, per la sua decisiva importanza ai fini di studiare e valorizzare i metodi di protezione del bambino durante il suo sviluppo e particolarmente per dare un concreto impulso allo studio delle malattie congenite, metaboliche ed acquisite del bambino. Tutto cio' premesso e considerato le parti, mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ognuna nella sua veste e qualita', convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. L'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta affinche' venga effettuato l'insegnamento di puericultura presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze, si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo, a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita' spettante, a qualsiasi titolo, di un professore universitario; b) L. 1.000.000 (lire unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione professore di puericultura per medicina e chirurgia-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Firenze in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione professore di puericultura per medicina e chirurgia-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. I, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione professore di puericultura per medicina e chirurgia-art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Firenze per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Peuricoltura. L'ateneo fiorentino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione professore di puericultura per medicina e chirurgia-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Puericultura e si riterra' tacitamente rinnovata di venti in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione professore di puericultura per medicina e chirurgia-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengono a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare alla associazione dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni. L'associazione, fermo restando il contenuto delle clausole di cui all'ultimo capoverso del presente articolo, dichiara di ritenersi obbligata ai sensi di legge per quanto si riferisce alla diligenza dovuta.
Convenzione professore di puericultura per medicina e chirurgia-art. 7
Art. 7. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dello Stato e dell'universita' stessa, sara' registrata in esenzione di tasse di registro a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45).
Convenzione professore di puericultura per medicina e chirurgia-art. 8
Art. 8. La presente convenzione diventera' esecutiva dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, del decreto del Presidente della Repubblica, col quale la medesima sara' approvata ai sensi dell'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto del quale e degli allegati, presenti i testimoni, ho dato lettura alle parti che, nel dichiararlo interamente conforme alla loro volonta', lo sottoscrivono unitamente ai testi ed a me. Scritto a macchina da persona di mia fiducia con nastro dattilografico ad inchiostrazione indelebile, ai sensi dell'[art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-04-14;251~art1), su sette pagine e cinque righi di due fogli di carta libera. F.to prof. Carlo Alberto FUNAIOLI; " dott. Armando MORINI; " dott. Nicola ASSINI, teste " dott. Giuseppe Di MASA, teste; " dott. Antonino SPITALI, ufficiale rogante. Registrato a Firenze (Atti pubblici), addi' 8 novembre al D. 1402 mod. 71/ ME - Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione FERRAI AGGRADI
Convenzione professore di puericultura per medicina e chirurgia Atto aggiuntivo-art. 1
REPERTORIO N. 655 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE Atto aggiuntivo alla convenzione tra l'Universita' degli studi di Firenze e l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta per l'accollo degli oneri, in via sussidiaria, inerenti all'istituzione di un posto di professore di ruolo di puericultura presso la facolta' di medicina e chirurgia. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 13, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Firenze (piazza San Marco, 4), dinanzi a me dott. Antonino Spitali, nato a Grotte di Agrigento, il 10 agosto 1903, direttore amministrativo e funzionario delegato ai rogiti, con decreto del rettore, n. 301 del 12 dicembre 1968, alla presenza dei sottonotati testimoni noti ed idonei: Assini dott. Nicola, nato a San Marco dei Cavoti (Benevento) il 28 febbraio 1931, Di Masa dott. Giuseppe, nato a Sezze (Latina) il 28 settembre 1935, entrambi funzionari dell'Universita' degli studi di Firenze, cittadini italiani, sono comparsi e si sono costituiti: L'Universita' degli studi di Firenze, nella persona del prof. Carlo Alberto Funaioli, nato a Firenze il 7 novembre 1914, il quale interviene al presente atto nella qualita' di rettore magnifico dell'Universita' degli studi di Firenze; L'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, nella persona del dott. Armando Morini, cavaliere di grazia magistrale e vice commissario della medesima associazione, nato a Roma il 17 settembre 1895 e residente per la carica a Roma, piazza del Grillo, 1, come risulta dall'apposito decreto magistrale n. 39/1681 del 21 ottobre 1963, col quale gli viene affidata la gestione commissariale in caso di impedimento e assenza di don Ugo dei marchesi Theodoli, e come risulta dall'atto in data 12 dicembre 1968 del Gran Maestro, il quale esprime il proprio assenso al presente atto (allegati rispettivamente sub lettera "A" e "B"); Il laboratorio chimico farmaceutico A. Menarini, in persona del suo rappresentante legale, per procura, dott. Alberto Aleotti, nato a Quattro Castella (Reggio Emilia) il 4 marzo 1923 e residente per la carica a Firenze, via dei Sette Santi, 3, a quanto appresso autorizzato con atto in data 16 dicembre 1968 (allegato sub lettera "C"). I comparenti della cui identita' personale sono certo, e della quale fanno fede anche i costituiti testimoni, mi chiedono di ricevere e di redigere il presente atto aggiuntivo alla convenzione gia' stipulata, ai miei rogiti, in data 29 ottobre 1968 e avente ad oggetto la istituzione di un posto di professore di ruolo di puericultura presso la facolta' di medicina e chirurgia di questa universita'. Premesso che tra i suscritti contraenti si e' venuti nella determinazione di maglio garantire il finanziamento del posto convenzionato di cui all'atto in data 29 ottobre 1968, repertorio n. 647, e registrato a Firenze (Atti pubblici) l'8 novembre 1968, al n. 1402; che l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, con la predetta convenzione, si e' impegnata a versare all'Universita' dagli studi di Firenze il contributo inerente al finanziamento di un posto di ruolo da istituire a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico della legge sull'istruzione superiore, approvata con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per la somma di L. 6.000.000 complessiva, e a quanto altro - rimossa ogni e qualsiasi eccezione - debba essere pagato in riferimento alla convenzione ventennale medesima; che il laboratorio chimico farmaceutico A. Menarini ha espresso la volonta', - qualora l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta non possa sostenere gli oneri della convenzione - di assumere, in proprio, il relativo debito; che l'Universita' degli studi di Firenze, con delibera del consiglio di amministrazione in data 9 dicembre 1968, ha approvato lo schema del presente atto aggiuntivo, autorizzando il rettore alla stipula dell'atto, e dando, fin d'ora, per rato, l'atto stesso (allegato sub lettera "D"). Cio' premesso tra l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, in persona del dott. Armando Morini e il laboratorio chimico farmaceutico A. Menarini, in persona del dottor Alberto Aleotti, si conviene la stipula del seguente atto aggiuntivo alla convenzione, di cui alle premesse. Art. 1. Il rappresentante legale del laboratorio chimico farmaceutico A. Menarini, dichiara di assumere, come formalmente assume con il presente atto, l'impegno a subentrare - limitatamente al ventennio di durata della convenzione gia' stipulata - all'Associazione del sovrano militare ordine di Malta, nel caso che questa venisse meno all'assolvimento degli impegni assunti con la predetta convenzione.
Convenzione professore di puericultura per medicina e chirurgia Atto aggiuntivo-art. 2
Art. 2. L'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, mentre conferma, in questa sede, gli impegni assunti nella convenzione di cui alle premesse, dichiara di consentire il subentro da parte del laboratorio chimico farmaceutico A. Menarini, nella sola eventualita' che l'associazione stessa non possa farvi fronte.
Convenzione professore di puericultura per medicina e chirurgia Atto aggiuntivo-art. 3
Art. 3. L'Universita' degli studi di Firenze, in persona del suo rappresentante, accetta quanto convenuto tra le parti come sopra costituite, e nei limiti delle rispettive obbligazioni convenute.
Convenzione professore di puericultura per medicina e chirurgia Atto aggiuntivo-art. 4
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