DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1969, n. 680
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 17 aprile 1969 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Torino.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Fisica dello stato solido" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT FERRARI AGGRADI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 98. - CARUSO
Convenzione professore ruolo per Fisica dello stato solido per matematica Torino-art. 1
Repertorio n. 538 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Fisica dello stato solido" presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' degli studi di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantanove, addi' diciassette del mese di aprile, 17 aprile 1969, in una sala del palazzo universita' in Torino, via Giuseppe Verdi n. 8, avanti a me dott. Adolfo Lolli, nato a Bussoleno (Torino) il 2 dicembre 1919, residente in Rivoli, corso Susa n. 32, direttore di sezione nell'Universita' di Torino, delegato, con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962, a redigere e a ricevere per conto dell'amministrazione universitaria gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa in conformita' al disposto dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori: 1) Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902, ed ivi residente, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino, a questo atto autorizzato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Universita' in data 26 marzo 1969, che, per estratto si allega sub. A, assistito dal dott. Ivo Mattucci, nato a Camerino il 30 dicembre 1904, direttore amministrativo; 2) Paonni Salvatore, nato a Seminara (Reggio Calabria) il 21 maggio 1926, residente a Torino, corso Belgio n. 179, in qualita' di assessore delegato dal sindaco della citta' di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio comunale in data 15 febbraio 1969 (approvata dalla giunta provinciale amministrativa in data 4 marzo 1969), che, per estratto, si allega sub B; 3) Oberto Tarena avv. Gianni, nato a Brosso il 9 settembre 1902 e residente in Ivrea, via Arduino n. 4, in qualita' di presidente della giunta provinciale di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del consiglio provinciale in data 17 febbraio 1969 (approvata dalla giunta provinciale amministrativa in data 6 marzo 1969), che, per estratto si allega sub C. I predetti comparenti, della cui identita' personale, io, ufficiale rogante, sono certo, previa rinuncia tra loro d'accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi fanno richiesta che riceva il presente atto al quale Premettono quanto segue: a) che lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e successive modificazioni, comprende la "Fisica dello stato solido" fra gli insegnamenti complementari previsti per il corso di laurea in fisica e che l'insegnamento predetto e' svolto per incarico; b) che la facolta' di scienze della Universita' di Torino ha recentemente prospettata la opportunita' di istituire presso detta facolta' una cattedra di "Fisica dello stato solido" poiche' tale materia si e' venuta da qualche tempo affermando come nuova ed autonoma disciplina diretta allo studio dalle proprieta' elastiche, termiche, elettriche e magnetiche dei diversi elementi; c) che l'amministrazione provinciale ed il comune di Torino hanno deliberato di promuovere, mediante versamento in quote uguali, il finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato al suddetto insegnamento; d) che il consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con deliberazione in data 28 maggio 1968 il consiglio di amministrazione dell'universita' con deliberazione del 26 marzo 1969, il senato accademico con deliberazione del 27 marzo 1969, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di fisica dello stato solido. Tutto cio' premesso che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i predetti comparenti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. La citta' di Torino e la provincia di Torino, affinche' presso la facolta' di scienze, matematiche, fisiche o naturali dell'Universita' di Torino venga attuato l'insegnamento di "Fisica dello stato solido", si impegnano a versare, in parti uguali, all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (unmilione), pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per il rimborso dell'onere, a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione professore ruolo per Fisica dello stato solido per matematica Torino-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Torino in unica soluzione all'atto della nomina o del trasferimento del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione professore ruolo per Fisica dello stato solido per matematica Torino-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede o in altra cattedra, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la citta' di Torino e la provincia di Torino si obbligano ad elevare, assumendone il carico in parti uguali, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, e in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, gli enti precitati si impegnano, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione professore ruolo per Fisica dello stato solido per matematica Torino-art. 4
Art. 4. L'Universita' di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di fisica dello stato solido. L'Universita' di Torino, versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, lettera b), per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.
Convenzione professore ruolo per Fisica dello stato solido per matematica Torino-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare della cattedra di fisica dello stato solido e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdettata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione professore ruolo per Fisica dello stato solido per matematica Torino-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle suddette condizioni, il posto di professore di ruolo di fisica dello stato solido si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Convenzione professore ruolo per Fisica dello stato solido per matematica Torino-art. 7
Art. 7. La presente convenzione diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporra' l'approvazione della convenzione stessa e la istituzione del posto di professore di ruolo di fisica dello stato solido.
Convenzione professore ruolo per Fisica dello stato solido per matematica Torino-art. 8
Art. 8. Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Universita' di Torino, sara' registrato in esenzione della relativa tassa, ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45), o dell'[art. 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-09;380~art1). E' richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto, scritto parte da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, parte da me medesimo su otto facciate intere e parte della nona di tre fogli di carta legale, e lo leggo ai comparenti i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volonta' ed a quella degli enti che rispettivamente rappresentano, ed in conferma, meco lo sottoscrivono, firmando anche i fogli non contenenti le firme finali. Non viene data lettura degli allegati perche' le parti espressamente me ne dispensano. Mario ALLARA Gianni OBERTO TARENA Salvatore PAONNI Ivo MATTUCCI Adolfo LOLLI, ufficiale rogante Registrato a Torino, addi' 16 aprile 1969, n. 1140, vol. 44, Atti pubblici amministrativi. Esatte lire: esente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione FERRARI AGGRADI
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