LEGGE 1 ottobre 1969, n. 684
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao è fissata nelle seguenti misure per quintale a peso netto: a) cacao in grani non torrefatto, bucce e pellicole di cacao: lire 18.000; b) cacao in grani torrefatto, non decorticato: lire 20.000; c) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere: lire 22.500; d) burro di cacao: lire 28.000; e) polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'un per cento: lire 17.000. L'articolo 13 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, è abrogato.
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