LEGGE 1 ottobre 1969, n. 698
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. All'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) armare le unità navali assegnate al servizio delle capitanerie di porto ed iscritte nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare, nonchè farne assumere il comando, per l'assolvimento dei compiti di Istituto, a propri ufficiali che abbiano conseguito il titolo professionale di capitano di lungo corso o che provengano dal Corpo di stato maggiore della Marina militare, in possesso, gli uni e gli altri, dei requisiti prescritti per l'esercizio del comando navale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 ottobre 1969 SARAGAT RUMOR - GUI - E. COLOMBO - V. COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.