DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1969, n. 724
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione
Decreta:
Lo statuto dell'universita' degli studi di Pisa approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'ordinamento della scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti e' modificato nel senso che il primo comma dell'art. 157 e l'ultimo comma dell'art. 161 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 157 (primo comma). - "Possono iscriversi alla scuola, speciale: i laureati in lettere e filosofia, gli studenti della stessa facolta' che abbiano compiuto il secondo anno del corso di laurea in lettere o del corso di laurea in filosofia, e ne abbiano superato tutti gli esami consigliati, nonche', limitatamente all'indirizzo preistorico, i laureati in scienze naturali e in scienze geologiche e gli studenti che abbiano compiuto il secondo anno del corso in geologia e ne abbiano superato tutti gli esami consigliati".
Art. 161 (ultimo comma). - "Nel biennio di studi e' previsto un periodo minimo di due mesi riservato a un servizio volontario prestato dagli iscritti presso una soprintendenza alle antichita' per gli archeologi preistorici e classici, o, per gli archeologi medioevalisti, presso una soprintendenza ai monumenti e alle gallerie".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 settembre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 141. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione Decreta: Lo statuto dell'universita' degli studi di Pisa approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'ordinamento della scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti e' modificato nel senso che il primo comma dell'art. 157 e l'ultimo comma dell'art. 161 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 157 (primo comma). - "Possono iscriversi alla scuola, speciale: i laureati in lettere e filosofia, gli studenti della stessa facolta' che abbiano compiuto il secondo anno del corso di laurea in lettere o del corso di laurea in filosofia, e ne abbiano superato tutti gli esami consigliati, nonche', limitatamente all'indirizzo preistorico, i laureati in scienze naturali e in scienze geologiche e gli studenti che abbiano compiuto il secondo anno del corso in geologia e ne abbiano superato tutti gli esami consigliati". Art. 161 (ultimo comma). - "Nel biennio di studi e' previsto un periodo minimo di due mesi riservato a un servizio volontario prestato dagli iscritti presso una soprintendenza alle antichita' per gli archeologi preistorici e classici, o, per gli archeologi medioevalisti, presso una soprintendenza ai monumenti e alle gallerie".
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 141. - CARUSO
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