DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. 727

Type DPR
Publication 1969-09-10
Ultimo aggiornamento 1969-10-31
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 60. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti: Biologia molecolare; Chimica delle sostanze organiche naturali; Chimica dei composti eterociclici; Farmacologia molecolare; Metodi matematici e statistici in chimica e biologia. Nello stesso articolo il quinto comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Nel sostenere gli esami lo studente deve rispettare il seguente ordine di precedenza: l'esame di chimica generale ed inorganica deve precedere quelli di chimica organica, di chimica farmaceutica e delle esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale); l'esame di chimica organica deve precedere quelli di chimica biologica e di chimica farmaceutica e tossicologica (biennale); l'esame di anatomia umana deve precedere quello di fisiologia generale (biennale); gli esami di fisiologia generale (biennale) e di chimica biologica debbono precedere quello di farmacologia e farmacognosia; gli esami di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale) sono propedeutici i primi nei confronti dei successivi".

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1969

Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 148. - CARUSO

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