DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. 730
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Numismatica antica; Epigrafia greca e romana; Lingua latina; Linguistica generale; Sociologia; Storia della pedagogia; Storia delle dottrine economiche; Istituzioni di critica e di metodologia letteraria; Filologia e storia bizantina; Filologia italiana; Lingua e letteratura rumena; Storia della critica letteraria; Storia dello spettacolo (teatro e cinema). Art. 33. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Storia greca; Linguistica generale; Filologia e storia bizantina; Sociologia; Storia della pedagogia; Letteratura italiana moderna e contemporanea; Storia delle dottrine economiche; Istituzioni di critica e di metodologia letteraria. Art. 39. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti: Lingua e letteratura rumena; Linguistica generale; Sociologia; Storia della pedagogia; Letteratura italiana moderna e contemporanea; Storia delle dottrine economiche; Istituzioni di critica e di metodologia letteraria. Art. 62. - E' modificato nel senso che le disposizioni relative alle propedeuticita' del corso di laurea in scienze naturali sono abrogate e sostituite dalle seguenti: "Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica e per ognuno di essi gli studenti dovranno sostenere due esami distinti, uno per ciascun anno". Art. 67. - E' modificato nel senso che le disposizioni relative alle propedeuticita' del corso di laurea in scienze biologiche sono abrogate e sostituite dalle seguenti: "Gli insegnamenti biennali di botanica e di zoologia comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica e per ognuno di essi gli studenti dovranno sostenere due esami distinti, uno per ciascun anno".
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 147. - CARUSO
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