DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. 731
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 32. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Filologia dantesca; Letteratura del Rinascimento; Sociologia della letteratura; Retorica e stilistica; Linguistica generale; Dialettologia italiana; Filologia bizantina; Storia della fortuna della civilta' antica; Storia della lingua latina; Dialettologia greca; Metrica e ritmica greca e latina; Storia contemporanea; Storia economica; Storia americana; Storia dell'Europa orientale; Storia dei movimenti e dei partiti politici; Storia del movimento sindacale; Storia dell'eta' della Riforma e della Controriforma; Storia dell'eta' dell'Illuminismo; Storia dei paesi afroasiatici; Storia della scienza e della tecnica; Etnologia; Geografia fisica; Storia delle scoperte geografiche; Antropologia culturale; Storia del teatro e dello spettacolo; Storia e critica del cinema; Storia della storiografia; Storia della filosofia italiana; Storia della musica; Egittologia; Semitistica; Archeologia del vicino Oriente; Storia della civilta' minoico-micenea; Archeologia cristiana; Archeologia dell'Alto Medio Evo; Numismatica; Epigrafia latina. Art. 33. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Storia della pedagogia; Sociologia; Etnologia; Antropologia culturale; Storia delle tradizioni popolari; Filosofia della religione; Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo oriente; Storia delle religioni; Psicologia dell'eta' evolutiva; Psicologia sociale; Storia del teatro e dello spettacolo; Storia e critica del cinema; Storia della critica; Storia della letteratura moderna e contemporanea; Storia della storiografia; Storia del Risorgimento; Storia dei movimenti e dei partiti politici; Storia delle dottrine economiche; Storia della filosofia italiana; Storia della musica. Art. 34. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti: Sociologia della letteratura; Retorica e stilistica; Linguistica generale; Dialettologia italiana; Storia della lingua latina; Lingua e letteratura giapponese; Storia americana; Storia dei paesi afro-asiatici; Storia della scienza e della tecnica; Etnologia; Geografia fisica; Storia delle scoperte geografiche; Antropologia culturale.
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 139. - CARUSO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.