LEGGE 1 ottobre 1969, n. 739
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, è sostituito dal seguente: "Sono dichiarate di pubblica utilità e sono considerate indifferibili ed urgenti, ad ogni effetto di legge, tutte le opere occorrenti per l'impianto, l'esercizio e l'attrezzatura dei servizi della zona industriale e portuale di Padova, sita ad est della città e di cui alla annessa planimetria che, vistata dal Ministro per i lavori pubblici, verrà depositata nell'archivio di Stato, nonchè le opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione nella zona stessa di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali tecnicamente organizzati e costruzioni annesse. Il programma delle opere di cui al precedente comma, deliberato dalla assemblea del consorzio di cui al successivo articolo 2 e approvato dal prefetto, dovrà essere attuato entro il 1985". È abrogato l'articolo unico della legge 12 agosto 1962, n. 1337.
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