LEGGE 7 ottobre 1969, n. 741
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.562.500.000, controvalore di dollari 2.500.000, per la partecipazione dell'Italia per l'anno 1967 al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.
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