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LEGGE 13 ottobre 1969, n. 744

Current text a fecha 2010-10-09

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 1 marzo 1965, n. 121, è sostituito dal seguente: "L'ufficiale nella riserva di cui al comma precedente che risulti vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianità posseduti. Nei suoi riguardi, ai fini della promozione a maggiore, il periodo di permanenza nel grado di capitano, di cui all'articolo 7 della presente legge, è ridotto a 4 anni".