LEGGE 15 ottobre 1969, n. 746
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1 marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela, sono mantenuti, limitatamente al personale in servizio a tale data, anche nei casi ove per i provvedimenti concessivi di detti enti sia intervenuto l'annullamento ex articolo 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 ottobre 1969 SARAGAT RUMOR - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA
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