La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nei quadri di classificazione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono istituiti due gruppi di personale dell'esercizio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, comprendenti, rispettivamente, le qualifiche di ausiliario, gestore, gestore di 1ª classe e gestore capo e le qualifiche di guardiano e guardiano di 1ª classe. Con proprio decreto il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile provvederà ad includere le qualifiche di cui al precedente comma nel quadro di equiparazione del personale ai fini gerarchici, disciplinari e dei cambi di qualifica.