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LEGGE 7 ottobre 1969, n. 747

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nei quadri di classificazione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono istituiti due gruppi di personale dell'esercizio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, comprendenti, rispettivamente, le qualifiche di ausiliario, gestore, gestore di 1ª classe e gestore capo e le qualifiche di guardiano e guardiano di 1ª classe. Con proprio decreto il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile provvederà ad includere le qualifiche di cui al precedente comma nel quadro di equiparazione del personale ai fini gerarchici, disciplinari e dei cambi di qualifica.