La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il disposto dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, si applica anche agli insegnanti che siano forniti del requisito di almeno un anno di insegnamento compiuto a partire dall'anno scolastico 1961-62 con qualifica non inferiore a "buono", e abbiano conseguito l'abilitazione in sessioni di esame indette entro il 10 agosto 1967. Coloro che abbiano i requisiti di servizio di cui al comma precedente e conseguano l'abilitazione a seguito della sessione di esame indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la cui validità viene estesa alla scuola media secondo le norme stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, saranno inclusi, ai fini dell'immissione in ruolo, nelle graduatorie nazionali previste dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603. Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a consentire, con propria ordinanza, a coloro che abbiano inoltrato regolare domanda per essere ammessi a sostenere le prove previste dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, la presentazione dei documenti attestanti i titoli di servizio acquisiti anche successivamente alla data del 15 febbraio 1968, ai fini della relativa valutazione per l'inserimento nelle graduatorie menzionate nel comma precedente.