LEGGE 13 ottobre 1969, n. 750
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per le esigenze previste dalla presente legge e relative agli interventi per l'esecuzione delle opere di presidio e per il definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa, è autorizzata la spesa di lire tre miliardi e duecento milioni così ripartita: esercizio 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 700 milioni esercizio 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . lire 1.250 milioni esercizio 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . lire 1.250 milioni Le relative somme sono iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi ed il periodo suddetti.
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