LEGGE 18 ottobre 1969, n. 751
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A favore dei pensionati di guerra di prima categoria provvisti di assegni di superinvalidità di cui alla lettera A, ed alla lettera A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è concesso - a decorrere dal 1° gennaio 1969 - un assegno speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di lire 1.500.000 e di lire 1.200.000.
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