LEGGE 23 ottobre 1969, n. 752

Type Legge
Publication 1969-10-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il comma quarto dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è modificato come segue: "I magistrati di cui al secondo e al terzo comma, in quest'ultimo caso previa valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, sono nominati magistrati di corte d'appello, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di compimento dell'anzianità di cui all'articolo 1, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1. Tuttavia, per i magistrati che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962, la nomina alla nuova qualifica decorre dal 31 dicembre 1962".

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