LEGGE 7 novembre 1969, n. 774
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le elezioni dei consigli comunali e provinciali previste per il 1969 avranno luogo nella primavera del 1970. Contemporaneamente si terranno le prime elezioni regionali in conformità a quanto stabilito dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1968, n. 108. Rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi consigli tutti gli organi di amministrazione di aziende municipalizzate o di altri enti che, per legge o per statuto, vengono nominati dai consigli comunali e provinciali. I consigli comunali e provinciali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.