DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. 781

Type DPR
Publication 1969-10-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 122. - All'elenco delle scuole di specializzazione che conferiscono il diploma di specialista nelle discipline professionali medico-chirurgiche, e' aggiunta la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.

Dopo l'articolo 156 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 157. - Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: dieci per ogni anno di corso per un totale di 30 specializzandi.

1° Anno:

Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale Microbiologia e igiene orale;

Farmacologia;

Patologia odontostomatologica;

Odontotecnica;

Anestesia e chirurgia stomatologica;

Odontoiatria conservativa (biennale).

2° Anno:

Odontoiatria conservativa (biennale);

Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale);

Parodontologia (biennale);

Anatomia e istopatologia odontostomatologica;

Odontoiatria infantile;

Radiologia odontostomatologica;

Ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale);

Chirurgia maxillo-facciale (biennale).

3° Anno:

Clinica odontostomatologica;

Chirurgia maxillo-facciale (biennale);

Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;

Ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale);

Parodontologia (biennale);

Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 6 novembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 11. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 122. - All'elenco delle scuole di specializzazione che conferiscono il diploma di specialista nelle discipline professionali medico-chirurgiche, e' aggiunta la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria. Dopo l'articolo 156 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria. Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria Art. 157. - Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: dieci per ogni anno di corso per un totale di 30 specializzandi. 1° Anno: Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale Microbiologia e igiene orale; Farmacologia; Patologia odontostomatologica; Odontotecnica; Anestesia e chirurgia stomatologica; Odontoiatria conservativa (biennale). 2° Anno: Odontoiatria conservativa (biennale); Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale); Parodontologia (biennale); Anatomia e istopatologia odontostomatologica; Odontoiatria infantile; Radiologia odontostomatologica; Ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale); Chirurgia maxillo-facciale (biennale). 3° Anno: Clinica odontostomatologica; Chirurgia maxillo-facciale (biennale); Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni; Ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale); Parodontologia (biennale); Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale).

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 novembre 1969

Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 11. - CARUSO

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