LEGGE 30 ottobre 1969, n. 790
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Per assicurare il regolare funzionamento della ferrovia Domodossola-confine svizzero sulla base della Convenzione italo-svizzera del 12 novembre 1919, il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile potrà concedere per la ferrovia stessa, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sussidi integrativi di esercizio per il quinquennio dal 1966 al 1970. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 ottobre 1969 SARAGAT RUMOR - GASPARI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
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