DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. 797

Type DPR
Publication 1969-10-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 e 104 relativi alle scuole di specializzazione in ostetricia e ginecologia, dermosifilopatia, neurologia e psichiatria, oculistica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 96. - Il corso di specializzazione in ostetricia e ginecologia ha la durata di quattro anni. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami.

Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parita' di risultato dell'esame di ammissione:

a)

il voto di laurea in medicina e chirurgia;

b)

aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica dell'universita';

c)

aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica;

d)

documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospedalieri della specialita';

e)

eventuali pubblicazioni.

L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.

Il numero totale degli iscritti e' di trentacinque (35).

Per nessun motivo il corso di quattro anni puo' essere abbreviato.

Nessun titolo puo' esonerare dalla frequenza gli iscritti nei quattro anni di corso.

Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno.

Art. 97. - Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto e' unica, ed e' espletata nel mese di ottobre. Non puo' essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialita'.

Art. 98. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Elementi di genetica e di eugenica;

Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;

Fisiologia dell'apparato genitale femminile;

Endocrinologia fisiologica;

Fisiologia ostetrica;

Diagnostica ostetrica;

Clinica ostetrica e ginecologica.

2° Anno:

Tecnica operatoria ostetrica;

Diagnostica ginecologica;

Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa la istologia (sierologia batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);

Clinica ostetrica e ginecologica.

3° Anno:

Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;

Istologia normale e patologica nel campo della specialita';

Puericultura prenatale;

Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;

Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;

Tecnica operatoria ginecologica;

Clinica ostetrica e ginecologica;

Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° Anno:

Puericultura postnatale e malattie del neonato;

Ostetricia e ginecologia forense;

Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia;

Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del quarto anno);

Urologia ginecologica;

Chirurgia addominale extra genitale.

Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni saranno proposti dai direttori delle scuole.

Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica

Art. 99. - La durata del corso e' di anni tre a tempo pieno.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

1) Anatomia e istologia normale della cute;

2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;

3) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;

4) Microbiologia e parassitologia applicate;

5) Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;

6) Semeiotica dermatologica e venereologia.

2° Anno:

1) Patologia delle malattie cutanee;

2) Patologia delle infezioni sessuali;

3) Anatomia e istologia patologica della cute;

4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;

5) Dermatosi allergiche e professionali;

6) Angiologia;

7) Sessuologia,

3° Anno:

1) Clinica delle malattie cutanee;

2) Clinica delle infezioni sessuali;

3) Farmacologia e terapia medicamentosa;

4) Fisioterapia dermatologica;

5) Cosmetologia;

6) Chirurgia plastica riparatrice;

7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 100. - Le iscrizioni sono limitate a dieci per ogni anno di corso (totale trenta iscritti).

Per le iscrizioni alla scuola e' richiesta la laurea in medicina e chirurgia ed il superamento di un esame di ammissione.

Gli iscritti saranno obbligati ad una frequenza giornaliera delle corsie, ambulatori e laboratori della clinica dermosifilopatica per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli esami di profitto degli specializzandi verranno dati in tre gruppi e in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie proprie di ciascun anno di studio.

L'esame di diploma consistera' nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 101. - La scuola di specializzazione in neurologia ha la durata di quattro anni.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno (internato in psichiatria):

Anatomia e istologia del S.N.

Fisiologia del S.N.;

Biochimica del S.N.;

Genetica (elementi);

Psicologia generale;

Psicopatologia (I);

Semeiotica psichiatrica.

2° Anno:

Anatomia e istologia patologica del S.N.;

Semeiotica neurologica;

Patologia speciale e diagnostica neurologica (I);

Neuro-radiologia;

Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° Anno:

Patologia speciale e diagnostica neurologica (II);

Clinica neurologica (I);

Elettroencefalografia;

Elettromiografia, elettrodiagnostica e elettroterapia;

Neuro-oftalmologia;

Neuro-otologia;

Esami di laboratorio.

4° Anno:

Clinica neurologica e terapia (II);

Neuro-chirurgia;

Teoria e clinica della riabilitazione;

Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;

Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico nel 2°, 3° e 4° anno in clinica neurologica sede della scuola. Tale internato potra' essere ridotto a non meno di mesi quattro per anno per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico.

Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico in psichiatria nel 1° anno.

Tale internato potra' essere ridotto a non meno di mesi sei per i medici che prestino servizio in reparto neurologico e a non meno di mesi quattro per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico.

Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.

Il numero massimo totale degli iscritti e' di quaranta.

Un abbuono di due anni puo' essere concesso per i gia' specializzati in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia.

Un anno di abbuono per i gia' specializzati in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia).

Gli abbuoni possono essere concessi solo superando un esame di ammissione.

Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.

L'esame di diploma consiste nella presentazione di una dissertazione scritta a carattere clinico o sperimentale, relativa discussione e prova pratica sul malato.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 102. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha la durata di quattro anni.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Anatomia e istologia del S.N.;

Fisiologia del S.N.;

Biochimica del S.N.;

Genetica (elementi);

Psicologia generale;

Psicopatologia (I);

Semeiotica psichiatrica.

2° Anno (internato in neurologia):

Anatomia e istologia patologica del S.N.;

Semeiotica neurologica;

Patologia speciale e diagnostica neurologica;

Neuro-radiologia;

Endocrinologia e neurologia vegetativa;

Elettroencefalografia.

3° Anno:

Patologia speciale psichiatrica;

Psicopatologia (II);

Clinica psichiatrica (I);

Psicologia clinica e psicodiagnostica;

Psicofarmacologia;

Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;

Esami di laboratorio.

4° Anno:

Clinica psichiatrica (II);

Terapia psichiatrica generale;

Psicoterapia;

Neuropsichiatria infantile;

Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;

Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico per il 1°, 3° e 4° anno in clinica psichiatrica sede della scuola.

Tale internato potra' essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico.

L'internato e' obbligatorio per il 2° anno in neurologia (sede della scuola) per l'intero anno scolastico, salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico per i quali potra' essere ridotto a non meno di mesi sei, e per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico per i quali potra' essere ridotto a non meno di mesi quattro.

Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo.

Il numero massimo totale degli iscritti e' di quaranta.

Per i gia' specializzati in neurologia, neuropsichiatria infantile potra' esservi abbuono di due anni.

Un anno di abbuono per i gia' specializzati in altre materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia).

Tali abbuoni possono essere concessi solo dopo aver superato l'esame di ammissione.

Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.

L'esame di diploma consiste nella presentazione di una dissertazione scritta a carattere clinico o sperimentale, relativa discussione e prova pratica sul malato.

Scuola di specializzazione in clinica oculistica

Art. 103. - Il corso degli studi nella scuola di specializzazione in clinica oculistica ha la durata di quattro anni.

Il numero totale degli iscritti per i quattro anni calcolato sui letti della clinica e' di venti o al massimo di trentacinque specializzandi.

Gli insegnamenti impartiti sono:

1° Anno:

1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;

2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;

3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;

4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;

5) Microbiologia ed igiene oculare.

2° Anno:

1) Semeiologia oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);

2) Farmacologia oculare. Terapia fisica;

3) Anatomia patologica oculare;

4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della sclera, della cornea).

3° Anno:

1) Patologia clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita, glaucoma);

2) Anomalie e patologia della motivita' oculare e della visione binoculare;

3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;

4) Tecnica operatoria 1ª parte.

4° Anno:

1) Neuroftalmologia;

2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;

3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;

4) Tecnica operatoria 2ª parte;

5) Tesi di specializzazione.

Art. 104. - Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle, leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 21. - CARUSO

Art. 1

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