DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. 802

Type DPR
Publication 1969-10-13
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1958, n. 983, con il quale la fondazione "Scuola superiore per interpreti e traduttori", con sede in Milano, e' stata eretta in ente morale e ne e' stato approvato lo statuto con annesso regolamento; Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 458, che ha riconosciuto validi ad ogni effetto, per l'esercizio della professione di interprete-traduttore, di interprete parlamentare e di segretario-interprete, i diplomi rilasciati dalla suddetta Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano; Vedute le proposte di modifiche dello statuto e del regolamento, formulate dagli organi della fondazione; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte; Veduti gli articoli 12 e seguenti del codice civile; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri; Decreta: Lo statuto e l'annesso regolamento dell'ente morale "Scuola superiore per interpreti e traduttori", con sede in Milano, approvati con il suddetto decreto n. 983 sono abrogati e sostituiti dallo statuto e dal regolamento allegati al presente decreto e firmati, d'ordine nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 novembre 1969

Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 31. - CARUSO

Statuto scuola superiore per interpreti e traduttori-art. 1

Statuto scuola superiore per interpreti e traduttori Art. 1. E' costituita in Milano una fondazione denominata "Scuola superiore per interpreti e traduttori" destinata a curare la preparazione scientifica e pratica di "Interpreti parlamentari, interpreti traduttori, segretari interpreti" secondo gli intendimenti espressi dai fondatori nell'atto costitutivo ricevuto il 1° dicembre 1955 dal notaio Eugenio Gelpi e le norme del presente statuto.

Statuto scuola superiore per interpreti e traduttori-art. 2

Art. 2. Il patrimonio della fondazione e' costituito: a) da titoli nominativi del debito pubblico donati dai fondatori in occasione della stipulazione dell'atto di costituzione di questa fondazione, e precisamente: Buoni del tesoro novennali, scadenza 1964 5% del valore nominale di L. 5.000.000 (cinquemilioni); b) dalle attrezzature, apparecchi, mobili, arredi, donati dai fondatori e di cui all'elenco contenuto nell'atto costitutivo, valutati complessivamente nella somma di L. 5.055.800; c) dagli altri titoli che potranno essere acquistati in seguito ad economie di amministrazione e dai beni che eventualmente potranno pervenire alla fondazione per testamento o per donazione.

Statuto scuola superiore per interpreti e traduttori-art. 3

Art. 3. La fondazione ha i seguenti scopi: a) curare la preparazione scientifica e pratica di interpreti parlamentari, interpreti traduttori, segretari interpreti; b) collaborare con enti pubblici, culturali e con organizzazioni internazionali per un piu' accentuato impiego di diplomati della Scuola nei servizi di interpretariato, traduzione, segretariato superiore.

Statuto scuola superiore per interpreti e traduttori-art. 4

Art. 4. La scuola ha sede a Milano e svolge la sua attivita' anche in quegli altri centri nei quali a giudizio del consiglio di amministrazione se ne ravvisi l'opportunita' per il conseguimento degli scopi della fondazione.

Statuto scuola superiore per interpreti e traduttori-art. 5

Art. 5. Alle spese occorrenti per il normale funzionamento della fondazione si provvede: a) con le rendite del patrimonio di cui all'art. 2, secondo i criteri e le modalita' di erogazione di cui al capoverso 3, del presente statuto; b) con i contributi e le tasse corrisposti dagli allievi; c) con i contributi di enti privati, ordinari e straordinari.

Statuto scuola superiore per interpreti e traduttori-art. 6

Art. 6. Per il raggiungimento dei suoi scopi la scuola svolge esclusivamente corsi superiori biennali, e corsi di specializzazione (annuali o biennali) secondo i programmi deliberati dal consiglio direttivo di cui al successivo articolo 11 ed approvati dal consiglio di amministrazione. Al termine dei corsi gli allievi sono sottoposti alle prove di esame previste dai rispettivi programmi al fine di conseguire uno dei seguenti diplomi: 1. Diploma di interprete parlamentare; 2. Diploma di interprete traduttore; 3. Diploma di segretario interprete. L'esame finale per il conseguimento dei diplomi di cui sopra si svolge alla presenza di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e di uno del Ministero degli altari esteri.

Statuto scuola superiore per interpreti e traduttori-art. 7

Art. 7. La fondazione e' retta dai seguenti organi: a) consiglio di amministrazione; b) comitato direttivo.

Statuto scuola superiore per interpreti e traduttori-art. 8

Art 8. Il consiglio di amministrazione e' composto: 1. Dai fondatori i quali ne sono membri di diritto. Ogni fondatore mancante sara' sostituito da un componente indicato dagli altri membri fondatori e da quelli che, nel tempo, li avranno cosi' sostituiti. Tali nuovi consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati. 2. Da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. 3. Da un rappresentante del Ministero degli affari esteri. 4. Dai rappresentanti degli enti o da privati che abbiano notevolmente contribuito con donazioni ed elargizioni allo sviluppo della fondazione. Tali rappresentanti, in numero non superiore a due, sono nominati dal consiglio di amministrazione nella sua prima seduta. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente che deve essere uno dei membri fondatori cui spetta la rappresentanza giuridica della fondazione. I consiglieri durano in carica quattro anni e possono sempre essere riconfermati.

Statuto scuola superiore per interpreti e traduttori-art. 9

Art. 9. Il comitato direttivo e' composto: a) dai fondatori che siano professori o che abbiano comunque particolare dimestichezza coi problemi della scuola o dell'interpretariato. In mancanza di almeno quattro fondatori, da due componenti nominati dal consiglio di amministrazione; b) dal direttore dei corsi.

Statuto scuola superiore per interpreti e traduttori-art. 10

Art. 10. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni: a) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo di ciascun esercizio che si inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; b) provvede alla nomina del direttore dei corsi e del personale della fondazione; c) approva il programma dei corsi predisposto dal comitato direttivo nonche' quello generale di lavoro e di collaborazione con altri enti e organizzazioni; d) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione, con facolta' di nominare un direttore amministrativo per l'esecuzione delle sue deliberazioni. Esso si riunisce, di diritto, due volte all'anno e tutte le volte che il presidente, di sua iniziativa e su richiesta del comitato direttivo, lo ritenga opportuno. Per la validita' delle riunioni del consiglio e' prescritta la presenza di almeno cinque membri. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza di voti.

Statuto scuola superiore per interpreti e traduttori-art. 11

Art. 11. Il comitato direttivo ha le seguenti attribuzioni: a) predisporre il lavoro del consiglio di amministrazione ed eseguirne le deliberazioni; b) curare l'andamento didattico, disciplinare ed amministrativo dei corsi.

Statuto scuola superiore per interpreti e traduttori-art. 12

Art. 12. Verificandosi per qualsiasi ragione la cessazione della fondazione, la liquidazione del suo patrimonio verra' fatta da un commissario nominato dal Ministero della pubblica istruzione. L'attivo residuante della liquidazione verra' destinato alle universita' e agli istituti superiori a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Statuto scuola superiore per interpreti e traduttori-art. 13

Art. 13. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme stabilite in materia dal vigente [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262) e relative disposizioni di attuazione.

Regolamento della sucola superiore per interpreti e traduttori-art.1

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