LEGGE 30 ottobre 1969, n. 803
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La lettera b) dell'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 405, è sostituita dalla seguente: "b) essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica, rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri".
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