DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. 823

Type DPR
Publication 1969-10-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Presso l'Universita' degli studi di Pisa e' istituita la facolta' di lingue e letterature straniere. L'attuale corso di laurea in lingue e letterature straniere, annesso alla facolta' di economia e commercio della stessa universita', passa a far parte della nuova facolta' di lingue e letterature straniere.

Art. 2

Per tale facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) otto posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di economia e commercio della stessa Universita' di Pisa e propriamente i posti assegnati alle cattedre statali di lingua e letteratura spagnola; di lingua e letteratura francese e di tre posti attualmente vacanti e destinati uno alla storia, uno al raddoppio di storia e uno al raddoppio di lingua e letteratura latina e dei posti convenzionati assegnati alle cattedre di lingua e letteratura latina e di geografia (istituito con legge 13 giugno 1955, n. 504) e di lingua e letteratura inglese (istituito con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1961, n. 1842); con i posti sono trasferiti anche i professori; b) ventinove posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di economia e commercio della stessa Universita' di Pisa e propriamente cosi' ripartiti per le relative cattedre: tre posti alla lingua e letteratura latina; uno alla geografia; cinque alla lingua e letteratura spagnola; tre alla lingua e letteratura italiana; sei alla lingua e letteratura inglese; cinque alla lingua e letteratura francese; due alla storia della filosofia; due alla lingua e letteratura tedesca; uno alla storia; uno alla filologia germanica.

Art. 3

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti suindicati, e' ulteriormente modificato nel senso che la lettera b) dell'art. 41 e' soppressa e che, gli articoli 46, 47, 48 e 49 sono raggruppati sotto il titolo IV, facolta' di lingue e letterature straniere (con il conseguente spostamento della numerazione dei titoli successivi).

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1969

Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 54. - CARUSO

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