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LEGGE 7 novembre 1969, n. 832

Current text a fecha 2010-10-09

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1

Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, cessano di essere iscritti, rispettivamente, alla Cassa ufficiali ed al fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito all'atto della cessazione dal servizio permanente o continuativo, anche se trattenuti o richiamati in servizio. Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito trattenuti o richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere iscritti alla rispettiva cassa o fondo dalla data stessa.