DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. 841

Type DPR
Publication 1969-10-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare 13 nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 90 , relativo al corso di laurea in lettere e' modificato nel senso che e' soppresso l'undicesimo comma, che reca la norma seguente: "Gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna sono tenuti alternativamente e nel manifesto di studi e' indicato ogni anno il corso che sara' impartito".

Art. 93 , relativo al corso di laurea in filosofia, e' modificato nel senso che e' soppresso il quarto comma, che reca la norma seguente: "Gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna sono tenuti alternativamente e nel manifesto di studi e' indicato ogni anno il corso che sara' impartito".

Art. 98 , relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), e' modificato nel senso che e' soppresso il decimo comma, che reca la norma seguente: "Gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna sono tenuti alternativamente e nel manifesto di studi e' indicato ogni anno il corso che sara' impartito".

Art. 159. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche e' aggiunto quello di "Paleogeografia".

Nello stesso elenco e' soppresso l'insegnamento di "Paleografia".

Art. 163. - All'elenco degli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali sono aggiunti i seguenti istituti:

Centro di studio di microscopia elettronica;

Centro di calcolo elettronico.

Art. 258 , relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento il diritto civile e' modificato nel senso che a tale scuola oltre i laureati in giurisprudenza possono iscriversi anche i laureati in economia e commercio, in economia marittima e in scienze politiche.

Art. 264 , relativo alla suddetta scuola di perfezionamento in diritto civile e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal consiglio della facolta' su proposta del direttore della scuola, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Universita' di Napoli".

Gli articoli da 515 a 530, relativi alla scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche

Art. 515. - E' istituita, presso la facolta' di ingegneria, una scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche.

Detta scuola ha il fine di qualificare ulteriormente i laureati in ingegneria nella progettazione, costruzione ed esercizio delle infrastrutture aeronautiche nonche' di promuovere gli studi e le ricerche relative alle infrastrutture ed alle scienze tecniche ad esse connesse.

Art. 516. - La scuola e' diretta ed amministrata da un consiglio nominato dal rettore su proposta della facolta' di ingegneria di concerto col Ministero della difesa - Ufficio del generale ispettore del genio aeronautico e costituito, di norma, dai direttori degli istituti di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti, di costruzioni edili, di tecnica ed economia dei trasporti, di aerodinamica e da un ufficiale del genio aeronautico, ciascuno incaricato del coordinamento di uno dei gruppi di materie di cui al seguente articolo 518.

Art. 517. - Il consiglio direttivo, presieduto e rappresentato dal preside della facolta' di ingegneria, si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione del programma ed ogni qualvolta il suo presidente lo riterra' opportuno.

Il consiglio della scuola puo' deliberare di assegnare ad uno dei componenti le funzioni di segretario, comprendenti quelle responsabilita' e quei compiti esecutivi od amministrativi che si riterra' opportuno delegare. Restera' comunque di competenza del consiglio direttivo l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e della relativa relazione.

Per quanto qui non preveduto si seguiranno le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti per l'amministrazione degli istituti universitari.

Art. 518. - La durata minima degli studi e' di un anno accademico.

Gli insegnamenti obbligatori sono coordinati in cinque gruppi di materie, afferenti ai seguenti argomenti:

1) Costruzione di piste aeroportuali, comprendente:

a)

Terre e materiali di sovrastruttura;

b)

Pavimentazioni aeroportuali;

c)

Tecnica costruttiva delle piste.

2) Pianificazione delle infrastrutture e costruzioni edili per l'Aeronautica, comprendente:

a)

Progettazione di insieme delle infrastrutture;

b)

Complementi di costruzioni edili.

3) Impianti aeroportuali comprendente:

a)

Impianti luminosi di aiuto alla navigazione aerea;

b)

Impianti per carburanti.

4) Aerotecnica comprendente:

a)

Principi di aerodinamica ed elementi costruttivi;

b)

Principi di propulsione aerea.

5) Trasporti e traffico aereo comprendente:

a)

Economia dei trasporti aerei;

b)

Traffico e radionavigazione.

Art. 519. - Sono istituiti i seguenti corsi complementari per il perfezionamento in metodologia della progettazione:

a)

Metodologia generale;

b)

Ergonomia applicata;

c)

Progettazione sistematica nell'edilizia e nelle infrastrutture aeronautiche.

Il direttore dell'istituto di costruzioni edili (con annesso centro studi per la metodologia della progettazione) e' responsabile del coordinamento dei corsi per il perfezionamento in metodologia della progettazione.

Art. 520. - Il consiglio direttivo della scuola, puo' stabilire anno per anno, con suo manifesto, l'istituzione di corsi complementari ed un programma di conferenze, di tavole rotonde e di visite tecniche da coordinarsi negli insegnamenti di cui al precedente art. 518.

In relazione a particolari esigenze degli studi, il consiglio potra' stabilire, per allievi particolarmente dotati, speciali curricula: richiedendo, ove del caso, anche la frequenza di alcuni dei corsi ufficiali della facolta'.

Art. 521. - Gli incarichi per gli insegnamenti della scuola sono conferiti su proposta del consiglio direttivo della scuola sentito l'ufficio del generale ispettore del genio aeronautico, e per il resto, con la normale procedura prescritta per gli insegnamenti delle scuole di specializzazione.

Gli insegnanti saranno scelti fra professori di ruolo, professori incaricati, liberi docenti, ufficiali superiori e generali del genio aeronautico ruolo ingegneri, nonche' tra ufficiali dell'Aeronautica particolarmente competenti negli specifici settori di insegnamento e fra i cultori della materia.

Art. 522. - Alla scuola possono essere iscritti i laureati in ingegneria civile e, con deliberazione del consiglio direttivo, esaminati gli studi effettuati, i laureati nelle altre sezioni di ingegneria ed in architettura nonche' gli ufficiali del genio aeronautico ruolo ingegneri, allievi dell'Accademia aeronautica per il conseguimento della promozione a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo stesso.

Varranno, in generale per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, le norme degli articoli 144 e 146 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Comunque il numero degli iscritti non puo' superare le 30 unita'.

Art. 523. - Gli allievi della scuola che non abbiano ancora sostenuto i seguenti esami della facolta' di ingegneria:

Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;

Costruzioni edili;

Tecnica delle costruzioni;

Tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra (o tecnica fondazioni per edili)

dovranno frequentare i corsi relativi ed ottenere dai rispettivi professori ufficiali un certificato di frequenza e profitto prima di potere essere ammessi a sostenere gli esami della scuola.

Art. 524. - Ai singoli corsi possono essere iscritti, in base al disposto della legislazione vigente sugli uditori, anche gli studenti della facolta' di ingegneria che abbiano superato tutti gli esami prescritti per i primi quattro anni.

Art. 525. - Coloro che, trovandosi in una delle anzidette condizioni, intendano iscriversi alla scuola devono presentare domanda al rettore, su carta legale, corredata dal certificato di laurea, dal certificato degli esami speciali sostenuti e tutti gli altri titoli che riterranno opportuno.

In base a questi elementi ed al disposto del precedente art. 522 il consiglio direttivo della scuola decidera' sulle iscrizioni.

Art. 526. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse e contributi secondo quanto stabilito per gli studenti della facolta' di ingegneria, nonche' la tassa di diploma nella misura di lire 6000 ai sensi dell'[art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1551~art7). Essi sono tenuti altresi' a pagare un contributo speciale nella misura che sara' determinata annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio direttivo della scuola.

Art. 527. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni osservando l'orario che sara' stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 528. - Al termine dei corsi gli iscritti sosterranno gli esami orali e/o grafici prescritti dal consiglio direttivo per ciascuno dei gruppi di materie di cui all'art. 518.

Detti esami comprenderanno la discussione degli elaborati svolti durante l'anno.

Per ciascuno dei gruppi di materie la commissione e' costituita da tutti gli insegnanti del gruppo.

Art. 529. - I laureati iscritti alla scuola, che abbiano superato tutti gli esami speciali, possono sostenere l'esame di diploma, comprendente la discussione di una tesi monografica o di un progetto.

La commissione di diploma, nominata dal consiglio direttivo, e' costituita da nove insegnanti della scuola, fra cui almeno tre professori di ruolo.

Essa e' presieduta dal preside della facolta' di ingegneria.

Art. 530. - A coloro che hanno superato l'esame di cui all'art. 528 verra' conferito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeronautiche. In particolare sara' annotata nel diploma la dizione "indirizzo metodologia della progettazione" per coloro che avranno sostenuto i tre esami di cui all'art. 5 oltre gli esami obbligatori ed avranno redatto la tesi di diploma in metodologia della progettazione.

A coloro che avranno sostenuto gli esami dei tre corsi di cui all'art. 519 per il perfezionamento in metodologia della progettazione potra' essere rilasciato un attestato.

Possono essere rilasciati altresi' certificati dei singoli esami sostenuti o per studi o per ricerche eseguiti nell'ambito della scuola.

Art. 531. - Il Ministero della difesa ed altri enti o privati possono porre a disposizione dell'Universita' di Napoli somme o fondi per le spese di insegnamento e di attrezzatura didattica o scientifica somme che saranno amministrate secondo le norme dell'art.

517.

Ministero od enti potranno altresi' porre a disposizione della scuola materiale didattico o scientifico, anche conservandone la proprieta'. In tal caso saranno istituiti inventari speciali.

L'Universita' di Napoli fornira' i locali idonei e provvedera' alla sistemazione e manutenzione del materiale stesso.

Art. 532. - Gli ufficiali laureati in ingegneria, comandati dal Ministero della difesa a seguire i corsi tenuti nella scuola sono esentati dal pagamento di tutte le tasse e contributi. Il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, potra' esentare da tali pagamenti, totalmente o parzialmente, anche gli altri iscritti particolarmente meritevoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 27 novembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 67. - CARUSO

Art. 1

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