DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 847

Type DPR
Publication 1969-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Presso l'Universita' degli studi di Siena e' istituita la facolta' di magistero con i seguenti corsi di laurea: 1) corso di laurea in materie letterarie; 2) corso di laurea in pedagogia; 3) corso di laurea in lingue e letterature straniere; 4) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. I suddetti corsi funzioneranno nella sede di Arezzo.

Art. 2

Per tale facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) cinque posti di professore, prelevati sul contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1967-68); b) sei posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62 (aliquota 1967-68).

Art. 3

Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facolta', vengono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 4

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti su indicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione, contenente le norme relative all'ordinamento della facolta' di magistero. Tali nuovi corsi di laurea cominceranno a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1969-70, con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1969

Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 125. - CARUSO

Allegato

Testo delle modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena relativo all'istituzione della facolta' di magistero Art. 1. - All'elenco delle facolta' che comprende la Universita' di Siena e' aggiunta la seguente: Facolta' di magistero. Dopo l'art. 43 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della facolta' di magistero. TITOLO IX Facolta' di magistero Art. 44. - La facolta' di magistero conferisce le lauree ed i diplomi seguenti: a) laurea in materie letterarie; b) laurea in pedagogia; c) laurea in lingue e letterature straniere; d) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. Art. 45. - La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie e' di quattro anni. Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale; diploma di maturita' scientifica. Insegnamenti fondamentali: 1. Lingua e letteratura italiana (triennale); 2. Lingua e letteratura latina (triennale); 3. Storia (triennale); 4. Geografia (triennale); 5. Pedagogia; 6. Storia della filosofia; 7. Lingua e letteratura moderna e straniera a scelta (biennale). Insegnamenti complementari: 1. Grammatica latina; 2. Filologia romanza; 3. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 4. Storia dell'arte medioevale e moderna; 5. Sociologia; 6. Psicologia; 7. Storia delle dottrine politiche; 8. Una seconda lingua e letteratura moderna straniera; 9. Storia della musica; 10. Storia della grammatica della lingua italiana; 11. Storia del Risorgimento; 12. Storia delle religioni. Nel corso di "Storia" (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale, ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Nel corso di "Storia" (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale, ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Art. 46. - La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia e' di quattro anni. Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale; il diploma di maturita' scientifica. Insegnamenti fondamentali: 1. Lingua e letteratura italiana (biennale); 2. Lingua e letteratura latina (biennale); 3. Storia della filosofia (biennale); 4. Filosofia (biennale); 5. Pedagogia (triennale); 6. Storia (biennale); 7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale). Insegnamenti complementari: 1. Filologia romanza; 2. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 3. Psicologia; 4. Storia dell'arte medioevale e moderna; 5. Sociologia; 6. Storia delle dottrine politiche; 7. Storia della grammatica; 8. Storia del Risorgimento; 9. Storia delle religioni; 10. Psicologia dell'eta' evolutiva; 11. Storia della filosofia contemporanea. Nel corso di "Storia" (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una traduzione latina, una delle lingue straniere a scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Art. 47. - La durata del corso di studi per la laurea in lingue e letterature straniere e' di quattro anni. Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale; il diploma di maturita' scientifica, nonche' gli altri titoli, di cui alla tab. XVI, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni. Insegnamenti fondamentali: 1. Lingua e letteratura italiana (biennale); 2. Lingua e letteratura latina (biennale); 3. Lingua e letteratura francese; 4. Lingua e letteratura tedesca; 5. Lingua e letteratura inglese; 6. Lingua e letteratura spagnola; 7. Filologia romanza; 8. Filologia germanica; 9. Storia (biennale); 10. Geografia. Insegnamenti complementari: 1. Storia della filosofia; 2. Filosofia; 3. Pedagogia; 4. Storia dell'arte medioevale e moderna; 5. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 6. Psicologia; 7. Letteratura anglo-americana; 8. Letteratura ibero-americana; 9. Lingua e letteratura portoghese; 10. Lingua e letteratura russa; 11. Filologia slava; 12. Storia delle dottrine politiche. Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli puo' inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso puo' diminuire di uno gli insegnamenti complementari. Nel corso di storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari. Art. 48. - La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole secondarie e' di tre anni. Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale; il diploma di maturita' scientifica. Insegnamenti fondamentali: 1. Pedagogia (triennale); 2. Lingua e letteratura italiana (biennale); 3. Lingua e letteratura latina (biennale); 4. Storia (biennale); 5. Geografia (biennale): 6. Storia della filosofia (biennale); 7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 8. Igiene. Insegnamenti complementari: 1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale). Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera a scelta. Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare. Art. 49. - Gli esami di profitto devono essere tali da accertare la maturita' intellettuale del candidato e la sua preparazione nella materia sulla quale verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dai professori nei corsi ai quali lo studente e' stato iscritto. Art. 50. - Per gli insegnamenti pluriennali sono prescritti distinti esami annuali. Art. 51. - La prova scritta, per le materie in cui e' contemplata, si sostiene quando l'insegnamento ad esso relativo sia frequentato per il prescritto numero di anni; la prova deve precedere l'ultimo esame orale della relativa materia ed esclude da questo se non viene sostenuta con esito positivo. Art. 52. - Con pubblico manifesto sono comunicati annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea e di diploma e sono prescritte le esercitazioni e le eventuali prove per gli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dal consiglio di facolta'. Gli studenti che aspirano alla esenzione delle tasse scolastiche, sono tenuti a seguire i piani di studio consigliati, con le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 53. - La prova scritta di cultura generale, nei corsi di laurea deve essere preceduta da tutti gli altri esami di profitto. La prova scritta di pedagogia, nel corso del diploma, e' preceduta da tutti gli altri esami di profitto, salvo che dal terzo ed ultimo esame orale di pedagogia, ed esclude da queste se non viene sostenuto con esito positivo. Art. 54. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato. L'argomento della dissertazione deve essere letterario, storico o geografico per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie, di carattere filosofico per gli aspiranti alla laurea in pedagogia, per gli aspiranti alla laurea in lingue e letterature straniere l'argomento deve concernere la letteratura della lingua seguita nel corso di studi. Art. 55. - L'insegnamento delle materie comuni ai corsi di laurea e di diploma della facolta' puo' essere impartito a classi riunite. Art. 56. - Nella facolta' possono essere istituiti seminari ed istituti con particolare riguardo alle discipline pedagogiche e psicologiche ed alla didattica delle singole discipline di insegnamento. Art. 57. - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme vigenti in materia. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione FERRARI AGGRADI

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