DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. 867

Type DPR
Publication 1969-10-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 923 e modificato con regio decreto 5 settembre 1942, n. 1391, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Il Politecnico di Torino ha per fine di promuovere il progresso delle scienze tecniche e delle arti attinenti l'ingegneria, l'architettura e il campo della stampa e di fornire agli studenti la preparazione necessaria per conseguire le lauree in ingegneria, in architettura e il diploma in scienze e arti della stampa. Il Politecnico di Torino e' costituito dalla facolta' di architettura e dalla facolta' di ingegneria cui e' annessa una scuola di ingegneria aerospaziale diretta a fini speciali, nonche' dalla scuola di scienze e arti nel campo della stampa diretta pur essa a fini speciali. Dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: "La scuola ha fini speciali in scienze e arti nel campo della stampa, ha il fine speciale di promuovere la ricerca, la cultura, le scienze applicate e l'arte nel campo della stampa al servizio dell'industria e della professione e di preparare i relativi docenti al servizio della scuola". La scuola diretta a fini speciali per diplomati in scienze ed arti grafiche muta denominazione in quella di "Scuola diretta a fini speciali per diplomati in scienze e arti nel campo della stampa". Gli articoli da 52 a 63 relativi alla suddetta scuola sono abrogati e sostituiti dai seguenti: TITOLO IX Scuola diretta a fini speciali per diplomati in scienze e arti nel campo della stampa Art. 52. - La durata dei corsi della scuola a fini speciali in scienze e arti nel campo della stampa e' di tre anni. Possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di maturita' classica, scientifica o artistica o di diploma di abilitazione tecnica o magistrale o di titoli ritenuti equipollenti dal consiglio della scuola, nonche' gli stranieri in grado di dimostrare la conoscenza della lingua italiana aventi titoli riconosciuti equipollenti dal medesimo consiglio. Ogni anno, e tempestivamente, il consiglio della scuola determinera' il numero massimo degli studenti ammissibili al primo corso. Saranno prescelti i richiedenti che risulteranno aver ottenuto le migliori votazioni per il conseguimento dei diplomi anzidetti. Art. 53. - L'anno accademico ha inizio e fine come stabilito per legge nelle universita' e istituti superiori. La domanda di iscrizione, in carta legale, diretta al rettore del Politecnico di Torino, deve essere corredata dei seguenti documenti: Certificato di nascita, titolo di studio di cui all'art. 52 in originale, tre fotografie, di cui una autenticata, quietanza comprovante il pagamento della prima rata delle tasse, soprattasse e contributi annui. Art. 54. - Il direttore della scuola viene eletto dal consiglio della scuola nel suo seno tra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo ed e' nominato dal Ministro. Dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Il consiglio della scuola si compone, oltre che del direttore che lo presiede, dai professori di ruolo della scuola, da un rappresentante dei professori incaricati della scuola, da un rappresentante degli studenti della scuola, e da tre delegati del comitato dei fondatori. I rappresentanti degli incaricati e degli studenti sono eletti dalle rispettive categorie all'inizio di ogni anno accademico, con voto segreto. Per determinati oggetti potranno essere chiamati di volta in volta od anche separatamente le seguenti categorie di persone: a) i professori incaricati dei corsi prescritti; b) altri membri del comitato dei fondatori; c) i sovvenzionatori. I rappresentanti degli incaricati e degli studenti, nonche' le persone della categoria a) non potranno partecipare alle sedute relative alla nomina dei professori. I professori incaricati della scuola sono proposti dal consiglio della scuola, secondo la vigente prassi, e sono nominati dal rettore. Art. 55. - Le materie di insegnamento sono: nel primo anno di corso: Matematica; Fisica nel campo della stampa; Cultura generale nel campo della stampa fino a tutto il secolo XVIII; Storia della scrittura antica (1° semestrale); Storia della scrittura medioevale (2° semestrale); Terminologia tecnica nel campo della stampa (un semestre); Tipologia generale nel campo della stampa; Disegno nel campo della stampa. nel secondo anno di corso: Cultura generale nel campo della stampa fino a tutto il secolo XVIII (un semestre); Meccanica; Merceologia nel campo della stampa; Studio degli stampati; Composizione della stampa; aspetti tecnici (1° semestre); Composizione della stampa; aspetti estetici (2° semestre); Tecniche della stampa; Economia. nel terzo anno di corso: Tipologia speciale nel campo della stampa (1° semestre); Progettazione tecnica e composizione automatica; Tecnologia della formatura nel campo della stampa; Tecnica editoriale; Prove sui materiali usati nel campo della stampa; Diritto e legislazione nel campo della stampa; Aziendologia nel campo della stampa. La materia "Cultura generale nel campo della stampa fino a tutto il secolo XVIII" insegnata nel 1° e nel 2° corso comporta un solo esame. Sono inoltre prescritte esercitazioni pratiche sia nella scuola sia presso stabilimenti grafici. Art. 56. - Il consiglio della scuola, sentiti i vari docenti, coordina e determina i programmi di insegnamento, e stabilisce il diario delle lezioni, delle esercitazioni e degli esami. Art. 57. - La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti e notificata ogni quadrimestre al direttore della scuola. Art. 58. - Per essere ammessi al secondo corso, gli iscritti debbono aver ottenuto tutte le attestazioni di frequenza in tutte le materie del primo corso e superato almeno quattro esami del 1° corso. Per essere ammessi al terzo corso, i provenienti dal 2° corso debbono aver ottenuto le attestazioni di frequenza in tutte le materie del 2° corso ed aver superato tutti gli esami del 1° corso ed almeno quattro del secondo. Art. 59. - Per essere ammessi a sostenere l'esame finale di diploma, consistente nella redazione di una monografia su argomento assegnato da docente della scuola scelto dal candidato e nella sua discussione, gli iscritti dovranno aver seguito tutti i tre corsi, superato gli esami su tutti gli insegnamenti di essi ed aver compiuto con esito favorevole le prescritte esercitazioni pratiche. I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma in una delle due sessioni dell'anno scolastico seguente e per una sola volta. Non conseguendo la idoneita' al secondo esame, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Art. 60. - Le commissioni esaminatrici, nominate dal direttore della scuola, sono composte: per gli esami di profitto: dall'insegnante della materia, presidente; da un insegnante di materia affine e da un cultore della materia; per l'esame finale di diploma: dal direttore della scuola, presidente, e da sei membri scelti dal direttore tra gli insegnanti della scuola avuto riguardo agli argomenti oggetto delle monografie di laurea ed alle competenze dei singoli docenti, nonche' da quattro cultori delle discipline nel campo della stampa. Art. 61. - Agli iscritti che avranno superato l'esame finale viene rilasciato il diploma "in scienze ed arti della stampa". Art. 62. - Le tasse e soprattasse sono le seguenti: tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40.000 soprattassa annuale di esami di profitto a L. . . . . . . . . . 7.000 soprattassa per esami di diploma . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 L'ammontare dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui gli iscritti possono usufruire durante ii corso degli studi viene fissato anno per anno dal consiglio di amministrazione del Politecnico. La tassa erariale di diploma ammonta a L. 6000. Art. 63. - Disposizione transitoria. Finche' i professori di ruolo della scuola non saranno almeno tre, il consiglio della scuola sara' costituito dalle seguenti persone: il direttore della scuola; i professori universitari di ruolo di altra facolta' o scuola che tengano un insegnamento annuale nella scuola; i membri del comitato dei fondatori; un rappresentante degli incaricati e un rappresentante degli studenti eletti all'inizio dell'anno accademico dalle rispettive categorie e con voto segreto. Per determinati oggetti potranno essere chiamati alle adunanze del consiglio della scuola, di volta in volta ed anche separatamente, le seguenti categorie di persone: a) i professori designati a tenere i corsi prescritti; b) i rappresentanti dei sovventori. I rappresentanti dei professori incaricati e degli studenti nonche' le persone della categoria a) non potranno partecipare alle sedute relative alla nomina dei professori.

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 novembre 1969

Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 81. - CARUSO

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