DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. 868
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
dopo l'articolo 194 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "Otorinolaringoiatria e patologia cervicofacciale".
Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
Art. 195. - La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale.
Art. 196. - La scuola ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'universita'.
Art. 197. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 198. - La scuola ha la durata di tre anni. Sono ammessi cinque iscritti, per ogni anno di corso, per un totale di quindici iscritti.
Art. 199. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:
1° Anno:
1) Anatomia;
2) Fisiologia;
3) Audiologia (1° anno);
4) Semeiotica otorinolaringoiatrica;
5) Tecnica di laboratorio;
6) Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
7) Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.
2° Anno:
1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
6) Audiologia (2° anno);
7) Otoneurologia;
8) Foniatria.
3° Anno:
1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (3° anno);
2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Chirurgia plastica;
6) Tracheo-bronco-esofagoscopia;
7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.
Art. 200. - L'allievo del 1° anno per essere ammesso al 2° anno deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del 1° anno e deve avere superato gli esami relativi.
Alla fine del 3° anno l'allievo oltre a sostenere gli esami dei corsi relativi dovra', per il conferimento del diploma di specialista, presentare una dissertazione scritta che dovra' discutere e sostenere inoltre una prova pratica sull'ammalato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 29 novembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 84. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: dopo l'articolo 194 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "Otorinolaringoiatria e patologia cervicofacciale". Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale Art. 195. - La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale conferisce il diploma di specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale. Art. 196. - La scuola ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'universita'. Art. 197. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Art. 198. - La scuola ha la durata di tre anni. Sono ammessi cinque iscritti, per ogni anno di corso, per un totale di quindici iscritti. Art. 199. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: 1° Anno: 1) Anatomia; 2) Fisiologia; 3) Audiologia (1° anno); 4) Semeiotica otorinolaringoiatrica; 5) Tecnica di laboratorio; 6) Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno); 7) Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica. 2° Anno: 1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria; 2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria; 3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno); 4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 6) Audiologia (2° anno); 7) Otoneurologia; 8) Foniatria. 3° Anno: 1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (3° anno); 2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria; 3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 5) Chirurgia plastica; 6) Tracheo-bronco-esofagoscopia; 7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria. Art. 200. - L'allievo del 1° anno per essere ammesso al 2° anno deve avere ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del 1° anno e deve avere superato gli esami relativi. Alla fine del 3° anno l'allievo oltre a sostenere gli esami dei corsi relativi dovra', per il conferimento del diploma di specialista, presentare una dissertazione scritta che dovra' discutere e sostenere inoltre una prova pratica sull'ammalato.
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 84. - CARUSO
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