LEGGE 7 novembre 1969, n. 909

Type Legge
Publication 1969-11-07
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 7 del protocollo stesso.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 94.000.000 per l'anno finanziario 1968 e in lire 97.200.000 per l'anno finanziario 1969, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SARAGAT RUMOR - MORO - COLOMBO - SEDATI - MAGRI - MISASI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Protocollo-art. 1

Protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 I Governi firmatari del presente protocollo, Considerando che, con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del suo articolo 37, l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 viene a scadere il 30 settembre 1967, e, Considerando che e' auspicabile che l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 continui a produrre i suoi effetti dopo questa data, Hanno convenuto su quanto segue: Articolo primo L'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 (in appresso denominato "l'Accordo") continuera' a produrre i suoi effetti tra le parti del presente protocollo sino alla fine della campagna oleicola 1968-69.

Protocollo-art. 2

Articolo 2. Per le parti del presente protocollo, l'Accordo ed il protocollo verranno letti e interpretati come costituenti un solo strumento e verranno considerati come l'Accordo internazione sull'olio d'oliva del 1963 ricondotto debitamente.

Protocollo-art. 3

Articolo 3. 1. I Governi potranno divenire parti del presente protocollo, conformemente alle loro procedure costituzionali: a) firmandolo; o b) ratificandolo, accettandolo o approvandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o c) aderendovi. 2. Firmando il presente protocollo, ogni Governo firmatario dichiarera' formalmente se, in conformita' della sua procedura costituzionale, la sua firma dovra' essere o no sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.

Protocollo-art. 4

Articolo 4. Il presente protocollo sara' aperto a Madrid, presso il Governo della Spagna, Governo depositario dell'Accordo, fino al 30 giugno 1967, alla firma di ogni Governo che, a questa data, e' parte dell'Accordo.

Protocollo-art. 5

Articolo 5. 1. Allorche' viene richiesta la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, gli strumenti corrispondenti devono essere depositati, non piu' tardi del 30 settembre 1967, presso il Governo depositario. 2. Ogni Governo firmatario che non abbia ratificato, accettato o approvato il presente protocollo al 30 settembre 1967, puo' ottenere dal Consiglio una proroga del termine per il deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione. Tale termine non dovra' superare il 30 settembre 1968, a meno che in virtu' del disposto del seguente articolo 7, il presente protocollo non sia gia' provvisoriamente o definitivamente entrato in vigore.

Protocollo-art. 6

Articolo 6. 1. Il presente protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Governo non firmatario d'uno Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. 2. L'adesione al presente protocollo da parte di un Governo che non e' parte dell'Accordo verra' considerata come adesione all'Accordo ricondotto dal presente protocollo. 3. L'adesione avverra' mediante il deposito d'uno strumento di adesione presso il Governo depositario e prendera' effetto a contare dalla data del deposito di questo strumento o dalla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, se la seconda data e' posteriore alla prima.

Protocollo-art. 7

Articolo 7. 1. Il presente protocollo entrera' in vigore il 1 ottobre 1967 tra i Governi che lo avranno firmato e, nel caso in cui le loro procedure costituzionali lo richiedano, l'avranno ratificato, accettato o approvato, se appaiono tra essi i Governi di cinque paesi principalmente produttori e i Governi di due paesi principalmente importatori. In mancanza, entrera' in vigore a qualunque altra data alla quale queste condizioni saranno soddisfatte, non potendo questa data essere posteriore al 30 settembre 1968. 2. Il presente protocollo entrera' in vigore alla data del deposito d'uno strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione rispetto ad ogni Governo firmatario che effettuera' il deposito di questo strumento posteriormente alla data di entrata in vigore del protocollo ai termini del precedente paragrafo 1. 3. Il presente protocollo potra' entrare in vigore provvisoriamente. A tale fine, ogni Governo firmatario potra' depositare presso il Governo depositario, non piu' tardi del 30 settembre 1967, una notifica con la quale si impegnera' a cercare di ottenere, nel piu' breve termine possibile, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione del presente protocollo, in conformita' della sua procedura costituzionale. Tale notifica verra' considerata, ai soli fini dell'entrata in vigore provvisoria, come producente lo stesso effetto d'uno strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione. 4. Ogni Governo firmatario che, alla data del 1 ottobre 1967, non avra' ratificato, accettato o approvato il presente protocollo, ma che avra' effettuato la notifica prevista al paragrafo 3 del presente articolo, potra' se lo desidera, prendere parte ai lavori del Consiglio come osservatore, senza diritto di voto. 5. Ogni Governo firmatario che avra' depositato la notifica prevista al paragrafo 3 del presente articolo potra' ugualmente informare il Governo depositario che si impegna ad applicare provvisoriamente il presente protocollo. Ogni Governo che avra' preso un tale impegno verra' considerato provvisoriamente come parte del presente protocollo, con tutti i diritti ed obblighi afferenti, fino alla data in cui depositera' il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione o, in mancanza, fino al 30 settembre 1968. Se, al 30 settembre 1968, un Governo non ha ancora depositato il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, cessera', a contare dal 1 ottobre 1968, d'essere considerato provvisoriamente come parte del presente protocollo, eccetto che il Consiglio non decida altrimenti. Tuttavia, questo Governo avra' il diritto di prendere parte ai lavori del Consiglio come osservatore, senza diritto di voto. 6. Se, al 30 giugno 1967, il presente protocollo non ha ricevuto un numero di firme sufficiente a permettergli d'entrare in vigore dopo la ratifica, accettazione o approvazione, ma se i Governi di quattro paesi principalmente produttori e i Governi di due paesi principalmente importatori hanno firmato e se, nel caso in cui le loro procedure costituzionali lo richiedano, hanno ratificato, accettato o approvato detto protocollo al 30 settembre 1967, detti Governi potranno decidere di comune accordo che il presente protocollo entrera' in vigore per cio' che li concerne oppure potranno prendere ogni altra misura che la situazione sembrera' loro richiedere. 7. Se, alla data del 1 ottobre 1967, il presente protocollo non e' entrato in vigore, sia provvisoriamente sia definitivamente, alle condizioni indicate ai precedenti paragrafi 1 e 3, ma ha ricevuto un numero di firme sufficiente a permettergli di entrare in vigore, dopo ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle disposizioni previste a questo fine nel presente protocollo, l'Accordo del 1963 sara' di pieno diritto prorogato fino alla data di entrata in vigore, provvisoria o definitiva del presente protocollo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.

Protocollo-art. 8

Articolo 8. Se al 30 settembre 1969, un accordo destinato a ricondurre o a rinnovare l'Accordo del 1963 ricondotto regolarmente e' stato negoziato e ha ricevuto un numero di firme sufficiente a permettergli di entrare in vigore dopo la ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle disposizioni previste a questo fine, ma se questo nuovo accordo non e' entrato in vigore, provvisoriamente o definitivamente, il presente strumento sara' prorogato fino all'entrata in vigore del nuovo accordo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.

Protocollo-art. 9

Articolo 9. Il Governo depositario informera' senza indugio ciascun Governo che e' parte dell'Accordo o del presente protocollo, o che e' provvisoriamente considerato come parte di quest'ultimo, di ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione a detto protocollo, di ogni notifica depositata in conformita' dei paragrafi 3 e 5 dell'articolo 7 del presente protocollo, nonche' della sua data d'entrata in vigore. In fede di cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente protocollo alle date che appaiono accanto alla loro firma. I testi del presente protocollo in lingua francese, inglese, italiana e spagnola fanno tutti ugualmente fede; gli originali sono depositati presso il Governo della Spagna che ne comunichera' copie conformi certificate a ciascun Governo che avra' firmato il presente protocollo o che vi avra' aderito. Fatto a Ginevra, il trenta marzo mille novecento sessantasette. Per l'Algeria: AHMED LAIDI Sujet a ratification le 27/6/1967. Per l'Argentina: ESAR URIEN Madrid, 30 de junio de 1967. A reserva de ratificacion. Per il Belgio ed il Lussemburgo: BARON BEYENS Madrid, le 15 juin 1967. Cette signature est donnee pour l'Union Economique belge luxembourgeoise. Per la Francia: R. DE BOISSESON le 28 juin 1967. Cette signature, conformement Aux pouvoirs donnes par le Gouvernement francais et a la procedure constitutionnelle francaise, n'est soumise ni a ratification, acceptation ou approbation. Per la Grecia: G. BENSIS Sujet a ratification. 23.6.1967. Per Israele: R. NALL Subject to ratification. 31/5/1967. Per l'Italia: FRANCESCO SILJ Je declare que ma signature est soumise a la ratification d'apres la procedure constitutionnelle italienne. Madrid 5-VI-67. Per la Libia: M. ABDELKAFI ES-SAMIN Subject to ratification. 7 June 1967. Per il Marocco: Sujeto a ratificacien en Rabat. Madrid, 27 junio 1967. MOHAMED MEZIAN ZAHARAOUI Per il Portogallo: LUIZ DA CAMARA, PINTO-COELNO Sob reserva de ratificagao. Madrid, 23 de junio de 1967. Per la Spagna: F. JAVIER ELORZA Madrid, 10 junio 1967. A reserva de ratificacion. Per la Tunisia: Conformement au paragraphe (2) de l'Article 3 du present accord, je declare que ma signature est soumise a ratification d'apres la procedure constitutionnelle de mon Gouvernement. Madrid le 30/5/67. MOHAMED HABID GHERAB Per la Turchia: A. KURAL Sujet a ratification. 13 juin 1967. Per la Repubblica Araba Unita: A. ANWAR Conformement au paragrafe (2) de l'Article 3 du present Protocole, je declare que ma signature est soumise a ratification d'apres la procedure constitutionnelle de mon Gouvernement. A. A. Per il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord: This signature is not subject to ratification, acceptance or approval. ALAN WILLIAMS, 27 June 1967. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MORO

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