DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. 913

Type DPR
Publication 1969-07-28
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Latina in data 18 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile "San Giovanni di Dio" di Fondi, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 3 febbraio 1870; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile "San Giovanni di Dio", con sede in Fondi (Latina), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Latina; tre membri eletti dal consiglio comunale di Fondi; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 3 febbraio 1870, modificato con regio decreto del 24 marzo 1901.

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 dicembre 1969

Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 130. - CARUSO

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