DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969, n. 914
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 11 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "Balbi Valier" di Pieve di Soligo, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva al ricovero ed alla cura degli infermi in conformita' dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 20 luglio 1896; Visto il verbale in data 20 novembre 1968 della commissione di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, con il quale e' stato preso atto che l'ospedale civile "Istituti pii Balbi Valier", di Pieve di Soligo, provvede esclusivamente al ricovero e alla cura degli infermi; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale denominato "Istituti pii Balbi Valier", con sede in Pieve di Soligo (Treviso), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Treviso; tre membri eletti dal consiglio comunale di Pieve di Soligo; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 20 luglio 1896.
SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 131. - CARUSO
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