DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. 923
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2845, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 122 , relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che le scuole in "Radiologia medica" e in "Anestesiologia" mutano rispettivamente la denominazione in quelle di "Radiologia" e di "Anestesiologia e rianimazione".
La scuola in "Neuropsichiatria" e' soppressa e sostituita con la scuola in "Neurologia".
Allo stesso elenco sono aggiunte le scuole di specializzazione in "Psichiatria", "Puericultura" e "Malattie infettive".
Gli articoli da 166 e 172 relativi alla scuola di specializzazione in radiologia medica sono abrogati e sostituiti dai seguenti.
Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 166. - Presso l'istituto di radiologia e' istituita la scuola di specializzazione in radiologia che conferisce due diplomi:
diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare (diagnostica e terapia).
Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;
diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica.
Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre.
Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo degli iscritti e' stabilito in quaranta per il corso relativo al conseguimento del diploma in radiologia e in trenta per il corso in radiologia diagnostica.
Art. 167. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia, sono i seguenti, cosi' ripartiti per ciascun anno di corso:
1° Anno:
1) Fisica con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.
2° Anno:
1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Fondamenti di radioterapia;
4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.
3° Anno:
1) Diagnostica radiologica differenziale;
2) Dimostrazione di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomopatologico;
3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomiapatologica;
4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
5) Radioterapia con alte energie;
6) Elementi di medicina nucleare;
7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione;
8) Dosimetria.
4° Anno:
1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica);
4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.
Art. 168. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola per il conseguimento del diploma di specialista in radiologia diagnostica, sono i seguenti, cosi' ripartiti per ciascun anno di corso:
1° Anno:
1) Fisica con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.
2° Anno:
1) Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.
3° Anno:
1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale, Rapporti con l'anatomia patologica;
2) Radiodiagnostica clinica;
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.
Art. 169. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami sulle materie d'insegnamento dell'anno di fronte a una commissione costituita a norma dell'art. 131 di questo statuto.
In seguito al risultato degli esami la commissione stabilira' la loro idoneita' o meno ad essere ammessi al successivo anno di corso.
Art. 170. - Al termine dell'ultimo anno di corso gli allievi che abbiano superato gli esami delle materie di detto anno, vengono ammessi a sostenere l'esame di diploma di fronte ad una commissione costituita a norma dell'art. 134 di questo statuto.
Art. 171. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutti gli anni di corso, le conferenze, le esercitazioni, i seminari suddetti; hanno inoltre l'obbligo di internato per tutti gli anni di corso.
Tutti gli iscritti devono prestare regolare servizio nell'istituto di radiologia.
Art. 172. - Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 di questo statuto.
Gli articoli da 180 a 187 relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria che muta denominazione in neurologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in neurologia
Art. 180. - Presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali e' istituita la scuola di specializzazione in neurologia, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che intendono conseguire il diploma di specializzazione in neurologia.
Art. 181. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ad essa possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione in questa facolta', riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto di questa universita'.
Art. 182. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
Anatomia ed istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Elementi di genetica;
Psicologia generale;
Psicopatologia;
Semeiotica psichiatrica.
2° Anno:
Anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica (1°);
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa.
3° Anno:
Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°);
Clinica neurologica (1°);
Elettroencefalografia;
Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
Neuro-oftalmologia;
Neuro-otologia;
Esami di laboratorio.
4° Anno:
Clinica neurologica e terapia (2°);
Neurochirurgia;
Teoria e clinica della riabilitazione;
Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
Neurologia in rapporto alla patologia internistica.
Tutte le discipline devono essere svolte sotto forma di lezioni, dimostrazioni pratiche, illustrazioni di casi clinici.
Art. 183. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutti e quattro gli anni i corsi e prestare quotidianamente servizio come medici interni nei reparti psichiatrici dell'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali per il 1°, nei reparti neurologici dello stesso istituto, per il 2°, 3° e 4° anno, con diritto ad un mese di vacanze all'anno.
Per i medici che prestano regolare servizio in reparti neurologici ed altri ospedali la frequenza nei reparti neurologici potra' essere ridotta a non meno di sei mesi all'anno, per quelli che prestano servizio in ospedale psichiatrico la frequenza in reparto psichiatrico potra' essere di non meno di quattro mesi.
Art. 184. - Il numero massimo di iscritti e' fissato a trenta per i complessivi quattro anni di corso.
Art. 185. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami; per i gia' specialisti in psichiatria e neuropsichiatria infantile e neurochirurgia potra' esservi abbuono di due anni e per gli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia) di un anno.
Art. 186. - Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola e dopo il superamento di un esame di ammissione da parte del candidato.
Art. 187. - Per il passaggio agli anni successivi e' obbligatorio il superamento di un esame finale per ogni singolo anno.
Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla neurologia, in una prova orale ed in una prova pratica.
Agli allievi che avranno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verra' rilasciato il diploma di specializzazione in neurologia, valido a tutti gli effetti di legge.
Gli articoli da 227 e 230 relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia sono abrogati e sostituiti, con il conseguente spostamento della successiva numerazione, dai seguenti:
Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione
Art. 227. - Presso la clinica chirurgica e' istituita la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendano dedicarsi all'esercizio di detta pratica medico-chirurgica.
Art. 228. - Il direttore della scuola e' il direttore della cattedra di anestesiologia. Il consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore.
Art. 229. - La durata del corso degli studi e' di tre anni.
Non e' concesso alcun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati che, gia' in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al terzo anno.
Art. 230. - Il numero massimo degli allievi che possono essere accolti dalla scuola e' sessanta per l'intero corso degli studi.
Art. 231. - La domanda di ammissione alla scuola va diretta al rettore dell'universita', corredata del diploma originale di maturita' classica o scientifica, del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, con le relative votazioni della carriera scolastica e degli altri documenti che l'aspirante ritenga opportuno.
Art. 232. - Le domande sono rimesse al direttore della scuola il quale, dopo aver valutato i titoli degli aspiranti, sottopone ognuno di essi ad un colloquio per accertarne la preparazione di base e le attitudini a seguire i corsi della scuola.
In base a questi elementi il direttore procede alla graduatoria degli aspiranti, che deve essere approvata e resa esecutiva dal preside della facolta'.
Art. 233. - Gli insegnamenti vengono conferiti per incarico della facolta' e su consiglio del direttore della scuola a professori di ruolo e fuori ruolo, aiuti ed assistenti e ad altre persone di riconosciuta competenza nel campo della specialita'.
Art. 234. - Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di internato.
A controllo della presenza degli allievi e' prescritto un registro a firma.
Art. 235. - L'allievo che oltre alla frequenza alle lezioni non ha raggiunto un numero sufficiente di frequenze alle esercitazioni pratiche o al servizio di internato non viene ammesso agli esami di profitto o di diploma.
Art. 236. - Per accedere ai corsi successivi e' obbligatorio il superamento di tutti gli esami di profitto del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.
Art. 237. - Gli esami di profitto sono sostenuti di fronte ad una commissione proposta dal direttore della scuola ed approvata dal preside della facolta'.
Art. 238. - Gli esami di profitto possono essere sostenuti soltanto in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
Art. 239. - Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami speciali di profitto.
Art. 240. - La commissione per l'esame di diploma e' nominata dal rettore ed e' composta di almeno cinque membri, proposti dal direttore della scuola e scelti tra gli insegnanti della scuola stessa.
Almeno tre membri devono essere professori di ruolo.
Art. 241. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta a carattere clinico o sperimentale.
A coloro che hanno superato tale esame viene rilasciato il "Diploma di specialista in anestesiologia e rianimazione".
Art. 242. - Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono quelle previste dall'art. 136 dello statuto di questa universita'.
Art. 243. - Le materie d'insegnamento sono:
1° Anno:
Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicate alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e rianimazione;
Internato.
2° Anno:
Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione;
Internato.
3° Anno:
Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialita';
Internato.
Art. 244. - Costituisce parte integrante del corso l'insegnamento pratico che viene tenuto al letto del malato, nelle sale operatorie, di rianimazione e di endoscopia dei reparti clinici espressamente designati.
Art. 245. - Costituisce parte integrante del corso il servizio di internato presso i reparti clinici espressamente designati, il quale dura nove mesi ogni anno accademico.
Tale periodo puo' essere frazionato in periodi di tre mesi ciascuno.
Il servizio in internato comporta, sotto la vigilanza del direttore, l'adempimento di tutte le funzioni di assistente.
Dopo l'articolo 275 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole in psichiatria, puericultura e malattie infettive.
Scuola di specializzazione in psichiatria
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