DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 924

Type DPR
Publication 1969-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Presso l'Universita' degli studi di Venezia sono istituite le facolta' di lettere e filosofia e di chimica industriale.

Art. 2

Per tali nuove facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo: A. - Per la facolta' di lettere e filosofia: a) sei posti di professore, prelevati sul contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1968-69); b) dieci posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62 (aliquota 1968-69). B. - Per la facolta' di chimica industriale: a) otto posti di professore, prelevati sul contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; b) dodici posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62.

Art. 3

Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facolta', sono esercitate da un apposito comitato, composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 4

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione, contenente le norme relative all'ordinamento degli studi delle facolta' di lettere e filosofia e di chimica industriale. Tali nuovi corsi di laurea cominceranno a funzionare, a decorrere dall'anno accademico 1969-70, con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1969

Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 144. - CARUSO

Allegato

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