LEGGE 7 novembre 1969, n. 927
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le scadenze dei termini previsti dall'articolo 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, sono fissate alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 novembre 1969 SARAGAT RUMOR - GAVA Visto, il Guardasigilli: GAVA
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