LEGGE 21 novembre 1969, n. 929
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico A decorrere dal 1° gennaio 1970, il terzo comma dell'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, è modificato come appresso: "I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 novembre 1969 SARAGAT RUMOR - COLOMBO - GAVA Visto, il Guardasigilli: GAVA
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