LEGGE 26 novembre 1969, n. 930
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il primo e secondo comma dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'articolo 6 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sono sostituiti dai seguenti: "Il beneficio delle tasse fisse di registro e ipotecarie previsto nell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati e alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurtà di debiti contratti ai fini del pagamento, anche al primo trasferimento effettuato a favore dei consorzi di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, nonchè ai trasferimenti dai consorzi stessi effettuati a qualsiasi titolo a favore delle imprese industriali. Il beneficio di cui innanzi si applica, altresì, anche agli atti di retrocessione in favore dei proprietari espropriati dei terreni o di parte di essi che dai consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione non dovessero essere ritenuti utili ai propri fini o dei quali fosse disposta la revoca del decreto di espropriazione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 novembre 1969 SARAGAT RUMOR - BOSCO Visto, il Guardasigilli: GAVA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.