LEGGE 26 novembre 1969, n. 931
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il limite massimo di lire 120 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'Arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 30 marzo 1961, n. 263, è elevato a lire 170 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1969.
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