LEGGE 26 novembre 1969, n. 935
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 novembre 1961, n. 1232, è sostituito dal seguente: "I giornali quotidiani e le agenzie di stampa, nonchè le regioni, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli enti ospedalieri autonomi di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono esonerati dalla corresponsione del canone di concessione di cui all'articolo 6 della presente legge"
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