LEGGE 26 novembre 1969, n. 937
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le pensioni liquidate in base alle norme dei regolamenti dei comuni, delle province e delle istituzioni pubbliche di beneficenza delle zone di confine passate sotto la sovranità o sotto l'amministrazione di altri Stati ed assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono riversibili applicando le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora le disposizioni medesime siano più favorevoli di quelle previste dai suddetti regolamenti.
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