LEGGE 26 novembre 1969, n. 938
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni, concernente la disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, le lettere a), f) e g) sono sostituite dalle seguenti: "a) per il ruolo servizi dell'arma aeronautica: diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo; "f) per il ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico: diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo; g) per il ruolo ufficiali medici del corpo sanitario aeronautico: laurea in medicina e chirurgia".
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