DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1969, n. 940
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento della istruzione artistica;
Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi di esame per i licei artistici e le accademie di belle arti;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214 che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;
Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 80, concernente la trasformazione della Scuola del marmo di Carrara in accademia di belle arti - corso di scultura - con annesso liceo artistico;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente l'ordinamento delle carriere e il trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica;
Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei licei artistici;
Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza;
Vista la legge 31 ottobre 1966, n. 942, relativa al finanziamento del piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-1970;
Visto il decreto interministeriale 1 settembre 1967, che stabilisce le cattedre, per le varie materie o gruppi di materie dei licei artistici, le classi nelle quali il titolare e' tenuto ad insegnare e gli obblighi di orario settimanale che ne derivano;
Considerato che dal 1° ottobre 1968 funziona di fatto, presso la predetta accademia di belle arti di Carrara, oltre il corso di "scultura" anche un corso di "pittura", e che detto corso venne istituito con atto non formalmente regolare;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
La tabella organica del personale in servizio presso l'accademia di belle arti di Carrara con annesso liceo artistico, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 80, e' sostituita dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, che ne stabilisce il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale insegnante ed assistente, gli insegnamenti da conferire per incarico, i posti di ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva - che sono portati in aumento del contingente dei posti delle qualifiche iniziali, previste dalla tabella A annessa alla legge 2 marzo 1963, n. 262 - quelli del personale amministrativo delle carriere di concetto ed esecutiva e del personale ausiliario, a decorrere dal 1° ottobre 1968.
Art. 2
Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento dell'accademia di belle arti - corso di pittura e corso di scultura - con l'annesso liceo artistico di Carrara e' stabilito in L. 6.450.000.
Art. 3
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
SARAGAT SULLO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 148. - CARUSO
Tabella
Tabella organica dell'Accademia di belle arti di Carrara con annesso liceo artistico Parte di provvedimento in formato grafico
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