LEGGE 30 ottobre 1969, n. 943

Type Legge
Publication 1969-10-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il numero dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa, di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è elevato a un terzo degli altri componenti. I predetti rappresentanti, da nominare all'inizio di ogni biennio con decreto del Ministro, sono designati, su richiesta del Ministro stesso, dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative che, a tale scopo, indicheranno ciascuna tre nominativi di dipendenti dell'Amministrazione; alla scelta degli stessi, nell'ambito della terna, il Ministro procede previa consultazione della organizzazione sindacale che ha proposto la terna. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 ottobre 1969 SARAGAT RUMOR - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA

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