LEGGE 7 novembre 1969, n. 944
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Roma il 18 agosto 1967: a) Convenzione per il commercio del grano; b) Convenzione per l'assistenza alimentare.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 40 della Convenzione indicata sub a) e all'articolo X della Convenzione indicata sub b).
Art. 3
In attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana di grano tenero (tal quale o trasformato in farina), con le scorte di cui essa dispone o con acquisti sul mercato.
Art. 4
Alle spese per le operazioni relative alle forniture indicate nell'articolo 3 l'AIMA provvedera' con il fondo di rotazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, e secondo le modalita' ivi previste. Il predetto fondo sara' reintegrato con gli introiti relativi alle restituzioni all'esportazione o ad altro eventuale recupero riguardanti le forniture.
Art. 5
Per fronteggiare gli oneri derivanti dalle operazioni di esportazione, corrispondenti alle differenze fra le spese per le forniture medesime e gli introiti relativi alle restituzioni all'esportazione o ad altro eventuale recupero riguardanti le forniture, e' aperto presso la tesoreria centrale un conto corrente infruttifero intestato all'AIMA al quale verra' fatto affluire un fondo di lire 3 miliardi mediante versamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Da tale conto saranno prelevate, in relazione alle forniture da effettuare, le somme corrispondenti alle differenze di cui al primo comma. Il Ministro per il tesoro, in relazione ai prelevamenti, provvede con propri decreti, alle variazioni all'entrata ed alla spesa del bilancio dell'AIMA. Le somme cosi' prelevate saranno reintegrate al conto corrente a carico di apposito stanziamento da iscrivere annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per l'anno finanziario 1969 lo stanziamento predetto resta determinato in lire 9.500 milioni.
Art. 6
All'onere di milioni 9.500 di cui all'articolo 5 ed a quello di lire 500.000 relativo alla Convenzione per il commercio del grano, si provvede con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
Agli oneri relativi alle contribuzioni dovute dall'Italia alla Comunita' economica europea per le azioni comunitarie d'aiuto, si provvede a carico delle somme autorizzate per la regolazione dei rapporti finanziari tra l'Italia e la Comunita' per quanto riguarda le quote di contribuzione dovute al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA).
Art. 8
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SARAGAT RUMOR - MORO - BOSCO - COLOMBO - CARON - SEDATI - MISASI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Arrangement
Arrangement international sur les cereales de 1967 Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.