LEGGE 5 dicembre 1969, n. 958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Gli incarichi triennali per l'insegnamento nelle scuole elementari conferiti ai sensi dell'art. 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335, con legge 26 maggio 1966, n. 336, con legge 22 marzo 1967, n. 159, e con legge 2 aprile 1968, n. 417, sono, prorogati per gli anni scolastici 1969-1970 e 1970-1971. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - FERRARI AGGRADI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
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