LEGGE 5 dicembre 1969, n. 958

Type Legge
Publication 1969-12-05
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Gli incarichi triennali per l'insegnamento nelle scuole elementari conferiti ai sensi dell'art. 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335, con legge 26 maggio 1966, n. 336, con legge 22 marzo 1967, n. 159, e con legge 2 aprile 1968, n. 417, sono, prorogati per gli anni scolastici 1969-1970 e 1970-1971. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - FERRARI AGGRADI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.