LEGGE 10 dicembre 1969, n. 961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È dichiarato il riscatto della ferrovia Sondrio-Tirano, da includere nella rete delle ferrovie dello Stato entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. Per il pagamento dell'indennità di riscatto, da determinarsi secondo le forme previste dall'articolo 192 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, è autorizzato uno stanziamento di lire 850 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ripartiti in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969 e di lire 250 milioni per l'anno 1970.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.