LEGGE 2 dicembre 1969, n. 968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi e ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.
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