LEGGE 10 dicembre 1969, n. 969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In aggiunta alla somma di lire 5 miliardi prevista dall'articolo 4, lettera d), della legge 27 aprile 1962, n. 211, è autorizzata la spesa di lire un miliardo per consentire un ulteriore aumento del capitale delle società di cui la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato detiene una partecipazione azionaria, ai fini del potenziamento dei pubblici servizi automobilistici e delle attrezzature destinate all'esercizio di essi. A tale scopo, il Ministero del tesoro corrisponderà all'azienda predetta una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo.
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