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LEGGE 10 dicembre 1969, n. 970

Current text a fecha 1970-01-15

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Art. 1 : Le somme assegnate ai fondi di rotazione costituiti presso l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS, ai sensi della [legge 12 febbraio 1955, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-02-12;38), nonchè quelle assegnate e da assegnare ai sensi dell'[articolo 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959-07-30;623~art11), sono conferite ai predetti istituti speciali meridionali. L'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS destineranno le somme a loro conferite ai sensi del precedente comma, in tutto od in parte, ad aumento dei rispettivi fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti degli istituti predetti. Le eventuali somme residue saranno versate ad aumento dei fondi speciali di cui all'[articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-04-11;298~art12), ai quali è anche assegnato il dividendo di spettanza dello Stato in dipendenza dei predetti conferimenti ai fondi di dotazione.