LEGGE 15 dicembre 1969, n. 971

Type Legge
Publication 1969-12-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal 1 gennaio 1970, gli agenti della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono essere autorizzati a domanda, per esigenze di servizio, a far uso di mezzo motorizzato di loro proprietà, purchè abbiano contratto idonea assicurazione per responsabilità civile, secondo i criteri che saranno stabiliti dall'amministrazione stessa, con titolo ad una indennità forfettaria di lire trecento per ogni giornata di effettivo servizio, per gli oneri a carico dell'agente derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso, qualunque sia la lunghezza del percorso. Per la responsabilità verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'amministrazione può autorizzare, in luogo del mezzo motorizzato, l'uso della bicicletta di proprietà del dipendente corrispondendo, in tal caso, un'indennità di lire cento per ogni giornata di effettivo servizio. Il rilascio delle autorizzazioni non deve comunque comportare una spesa superiore a lire 620 milioni per l'anno finanziario 1970 e a lire 1.308 milioni per gli anni finanziari successivi.

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